Quesiti e approfondimenti

Provvigioni da agente comunitario e disciplina I.V.A.

In particolare, alla luce delle novità normative introdotte in ambito I.V.A. dal primo gennaio 2010, anche queste prestazioni di servizio dovranno essere ricondotte al nuovo criterio della “committenza”, in quanto non ne sono previste particolari deroghe.

Nel caso delle prestazioni d’intermediazione, però, il criterio generale “della committenza” non è di per sé sufficiente ad inquadrare correttamente la disciplina I.V.A. applicabile, in quanto non si può prescindere dall’operazione principale sottostante, e cioè la vendita di merce che nel caso in esame avviene nei confronti di un soggetto passivo extra comunitario.

Di conseguenza, in base a quest’ultima considerazione, la prestazione d’intermediazione è riconducibile nell’alveo di quelle operazioni connesse agli scambi internazionali di cui all’articolo 9, comma 1, n. 7) D.P.R. n. 633/72.

Da un punto di vista meramente pratico, quindi, stando alle novellate disposizioni contenute nell’articolo 17, comma 2 D.P.R. n. 633/72 al ricevimento della fattura in questione si è tenuti all’osservanza dell’obbligo di emissione di auto fattura (adempimento che può essere sostituito con la mera integrazione, in quanto in base alle indicazioni fornite con circolare ministeriale n. 12/E/2010, il prestatore del servizio è soggetto comunitario) da indicare tanto nel registro delle vendite, quanto in quello degli acquisti. Nonostante il soggetto passivo nazionale committente sia tenuto all’emissione di auto fattura, non si dovrà esporre l’I.V.A., in quanto la prestazione d’intermediazione ricevuta risulterà “non imponibile ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 7) D.P.R. n. 633/72” (dicitura da riportare). Infine, si precisa che a causa della non imponibilità l’operazione non dovrà essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT di periodo.

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