Evidenziamo la corretta procedura da seguire in caso di trasferimento di beni all’estero (in Paesi extra UE) per esposizione nelle fiere.
In questi casi si consiglia di porre in essere un’ “esportazione definitiva” senza passaggio della proprietà, che non costituisce cessione all’esportazione e non concorre, pertanto, alla formazione del plafond.
All’atto del trasferimento della merce, per vincere la presunzione di cessione si consiglia di non emettere una fattura “pro forma”, bensì :
- un’apposita lista valorizzata su carta intestata, da registrare in un apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/1972, oppure
- un DDT, senza necessità di annotarlo in apposito registro.
Essendo un’esportazione definitiva, in dogana straniera si pagheranno i relativi dazi.
La successiva cessione gratuita dei beni in fiera costituisce una cessione extraterritoriale ai sensi dell’art. 7-bis comma 1 DPR 633/1972 per carenza del requisito di territorialità. L’art. 21 comma 6-bis DPR 633/1972 prescrive l’emissione della fattura con indicazione di “operazione non soggetta” ai sensi dell’art. 7-bis comma 1 DPR 633/1972.
Nel caso in cui, invece, i beni non vengano ceduti ma rientrino in Italia, si configurerà un’importazione definitiva con pagamento dei dazi doganali e dell’ IVA. In questo caso si dovrà registrare la bolletta doganale di importazione nel registro degli acquisti e si potrà detrarre l’ IVA pagata.