Quesiti e approfondimenti

Prestazione di trasporto resa ad operatore Business svizzero

Una società  deve effettuare una prestazione di servizi consistente nel trasporto di beni dall’Italia verso la Svizzera, presso la sede del cliente (operatore “business”, con partita IVA svizzera).

Le prestazioni di servizi “generici” si considerano effettuate in Italia “quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato” (art. 7-ter, comma 1 lett.a) del DPR 633/72)(rapporti “B2B”).

Essendo quindi il committente stabilito in un Paese extra UE, la prestazione si considera non effettuata in Italia e non è quindi soggetta ad IVA per mancanza del requisito di territorialità.

Ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, lett. b) DPR 633/1972, si dovrà comunque emettere una fattura riportante la dicitura “operazione non soggetta”.

Segnaliamo infine che, con riferimento agli “adempimenti black list”, le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un cliente svizzero sono generalmente oggetto di comunicazione, per la quale va utilizzato il c.d. “modello polivalente”; si segnala tuttavia che, a partire dal 13 dicembre 2014, la comunicazione deve essere effettuata con cadenza annuale, per le operazioni di importo complessivo annuale superiore a Euro 10.000.

Si consiglia dunque di “monitorare” verso la fine dell’anno l’importo complessivo delle operazioni poste in essere con “soggetti black list”.

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