Quesiti e approfondimenti

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Errata fattura prestazione con IVA

Nel caso specifico di fatturazione di una prestazione da parte di un fornitore francese, lo stesso non ha recepito il dato relativo alla partita IVA della  società e di conseguenza, non potendo verificare l’esatta iscrizione al VIES, ha assoggettato la prestazione ad imposta nel suo stato, come se la prestazione fosse resa ad un consumatore finale. È stata quindi applicata l’aliquota IVA francese del 20%.

Le situazioni possibili sono due:

  1. l’errata fatturazione, senza indicazione della partita IVA, è dipesa da un’omissione di comunicazione della stessa da parte della società;
  2. L’errata fatturazione è frutto di un errore da parte del fornitore che, pur ricevendo da parte della società il numero di partita IVA, non ha verificato l’iscrizione al VIES, non ha inserito in fattura il numero di partita IVA ed ha quindi emesso una fattura irregolare. È chiaro che in questa situazione la società dovrà essere in grado di rendere, in caso di contestazione da parte degli uffici finanziari, una prova certa della regolare notifica del numero di partita IVA al fornitore.

Nel primo caso il comportamento omissivo della società è punibile ai sensi dell’art. 6, comma 7, D.Lgs. 471/1997, con sanzione dal 100% al 200% dell’imposta relativa all’imponibile addebitato, con un minimo di 516,46 euro. Tale omissione è prevista anche se l’operazione è stata soggetta ad imposta in altro stato membro ed è comunque ravvedibile tramite ordinario ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

In questo caso si consiglia di procedere comunque all’integrazione della fattura ricevuta con IVA al 22% sul totale (comprensivo di IVA) e di effettuare le registrazioni consuete sia nel registro delle vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura (ma con riferimento al mese precedente), sia nel registro degli acquisti. Si consiglia quindi di applicare la consueta regola del reverse charge, come per tutte le prestazioni di servizi generiche ricevute da un prestatore comunitario (art.17, comma 2, DPR 633/72). L’operazione dovrà essere riepilogata quindi negli elenchi INTRASTAT per i servizi di competenza.

Nel secondo caso, pur trattandosi di un’inadempienza da parte del fornitore, la società sarà comunque punibile ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, con sanzione pari al 100% dell’imposta con un minimo di 258,23 euro. Tuttavia, tale sanzione è evitabile se il cessionario si attiva con la procedura di regolarizzazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 6 comma 8, lettera b), D. Lgs. 471/97: “presentando all’ufficio indicato nella lettera a) (ufficio competente nei suoi confronti), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta”.

Operativamente il cessionario/committente, per evitare l’applicazione della sanzione derivante dall’errato comportamento del fornitore, può regolarizzare l’operazione presentando all’ufficio competente, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni richieste dall’art. 21 D.P.R. 633/72 per la corretta fatturazione dell’operazione. Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l’attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall’ufficio al contribuente che deve registrarlo con le stesse regole del reverse charge indicate per il primo caso. Anche in questo caso l’operazione dovrà essere riepilogata quindi negli elenchi INTRASTAT per i servizi di competenza.

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