In particolare, per quanto riguarda le prestazioni di servizi, in base al disposto normativo di cui all’articolo 6 D.P.R. n. 633/72, le stesse si considerano effettuate, in linea generale, all’atto del pagamento del corrispettivo, salvo che in data anteriore non sia stata emessa fattura (nel qual caso l’operazione si considera effettuata in tale momento).
Nel caso in esame, stando a quanto appena illustrato, poiché le prestazioni di manutenzione coprono un arco temporale ampio, è evidente che il pagamento, anche a titolo d’acconto, delle stesse costituisce momento impositivo che deve essere preso a riferimento. Pertanto, qualora la periodicità di comunicazione degli scambi comunitari da adottare sia mensile, o mensile per opzione, il pagamento effettuato, ad esempio, ad ottobre doveva essere incluso negli elenchi INTRASTAT riepilogativi in scadenza al 25 novembre.
Lo stesso approccio ed orientamento vengono condivisi anche dagli Uffici delle Dogane, contattati per un confronto ed un riscontro pratico sulla tematica.
Pertanto, in seguito a questa omissione, si dovrà comunque presentare il prima possibile l’elenco INTRASTAT di ottobre, integrandolo dell’ammontare della prestazione omessa (quindi compilazione ordinaria del modello in tutte le sue parti con indicazione della sola operazione mancante). Ovviamente, la violazione formale in oggetto può essere regolarizzata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, ossia:
• presentando gli elenchi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
• versando, entro tale termine, la sanzione ridotta di 51,60 Euro (un decimo di 516,00 Euro).
Per quanto riguarda, invece, il pagamento a saldo della prestazione, la stessa dovrà essere esposta negli elenchi riepilogativi relativi al mese di dicembre, e quindi in occasione della scadenza del 25 gennaio 2011.
Ovviamente, in entrambi i casi, vista la ciclicità dei servizi di manutenzione, gli stessi dovranno essere riepilogati negli elenchi INTRASTAT con la precisazione della lettera “R” (prestazione erogata a più riprese).
Infine, con riferimento agli adempimenti I.V.A. che devono essere posti in essere, facciamo presente che nella circolare n. 12/E/2010, la stessa Amministrazione Finanziaria ha ammesso la possibilità di procedere all’integrazione della fattura ricevuta per l’acquisto di servizi, purchè gli stessi siano stati resi da un soggetto comunitario (analogia con l’acquisto di beni all’interno della U.E.). Diversamente, permane l’obbligo di emissione di autofattura, di cui all’articolo 17, comma 2 D.P.R. n. 633/72 qualora la prestazione di servizio sia resa da un soggetto extra U.E.