Quesiti e approfondimenti

Prestazione accessoria di noleggio beni a cessionario ue

L’operazione oggetto di quesito si configura come una prestazione di servizi accessoria ex art. 12 D.P.R. 633/72. Al riguardo l’articolo in parola statuisce che le “(…) prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti tra le parti dell’operazione principale…”.

Pertanto affinché una operazione possa definirsi “accessoria”, è necessario:

– che vi sia un’operazione principale, cui collegarsi, al fine di integrarla, completarla o renderla possibile;

– che avvenga tra gli stessi soggetti dell’operazione principale;

– che venga effettuata direttamente dal cedente o prestatore della operazione principale, ovvero da altri soggetti, ma per suo conto ed a sue spese.

La Corte dì Giustizia Europea  ha  affermato,  in  proposito,  che  una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione  principale  quando essa non costituisca per la clientela un fine a sé stante, bensì  il  mezzo per fruire delle migliori condizioni del servizio  principale  offerto  dal prestatore.

In relazione al contratto allegato si realizza una cessione di beni ( MODULI) per i quali si rende necessario, al fine di “una perfetta verticalità in allineamento dei moduli”, come si evince dal contratto, il noleggio di una struttura di allineamento completa di distanziali, resi direttamente dal cedente. Sono pertanto necessari per integrare e completare l’obbligazione principale di cessione dei moduli e fruirne alle migliori condizioni.

In base alla norma citata, la prestazione accessoria sconta lo stesso trattamento IVA dell’operazione principale.

In questo caso pertanto, essendo la prestazione di cessione di beni ad un soggetto intracomunitario, la prestazione di noleggio risulta anch’essa “non imponibile ex art. 41 D.L. 331/93.

In termini operativi si dovrà procedere con:

– l’emissione della fattura al momento di effettuazione dell’operazione che corrisponde all’atto dell’inizio del trasporto dei beni o all’emissione della fattura se avvenuta anteriormente ex art. 39 co. 2 e 3 D.L. 331/93 (si ricorda che non rileva per le cessioni intracomunitarie il pagamento anticipato del corrispettivo al fine di determinare il momento di effettuazione dell’operazione). In riferimento al contratto in allegato, dal momento che è previsto il versamento di un deposito cauzionale si ricorda che la somma versata a tale titolo non costituisce una forma di pagamento parziale e, pertanto, non è soggetta ad IVA e non determina il verificarsi del momento impositivo;

– l’indicazione della dicitura “inversione contabile – reverse charge”.

Ai fini della compilazione dei modelli INTRASTAT, nel caso in cui esista un nesso di accessorietà tra operazioni diverse, va indicato il valore globale, sommando il corrispettivo della prestazione accessoria a quello della prestazione principale. Trattandosi di una prestazione accessoria ad una vendita di beni, l’operazione complessiva dovrà essere evidenziata solo negli elenchi intrastat relativi ai beni (cfr. Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010 punto 6).

 

Come segnalato telefonicamente, nel mese di novembre si è superata la soglia di Euro 50.000 per le cessioni di beni intracomunitarie.

Se nel corso del periodo viene superata la soglia di appartenenza (superiore ad Euro 50.000,00 per la singola categoria delle cessioni di beni), si devono presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. Il cambio della cadenza di presentazione ha luogo solo dopo che si è completato il trimestre nel corso del quale è intervenuto il superamento del limite, anche se, per ipotesi, la soglia di Euro 50.000,00 è superata nel corso del primo mese di tale trimestre. Ad esempio se il soggetto obbligato supera l’ammontare di Euro 50.000,00, nel corso del mese di novembre 2013, presenterà regolarmente il listing trimestrale per il periodo (ottobre-novembre) entro il 27 dicembre 2013 (segnando primo e secondo mese del trimestre) e dal mese di dicembre seguirà la cadenza mensile, con termine di presentazione il 27 gennaio 2014.

Inoltre, qualora il limite di 50.000 euro sia stato superato anche in uno solo dei 4 trimestri dell’anno precedente, il contribuente è tenuto ad una periodicità mensile per almeno 4 trimestri consecutivi. In tale caso può ritornare a presentare trimestralmente gli INTRASTAT, se non supererà la soglia di 50.000 euro per almeno 4 trimestri consecutivi.

Modalità di compilazione per i modelli intrastat mensili

I soggetti che presentano l’intrastat trimestralmente devono compilare (per le cessioni e gli acquisti di beni) esclusivamente la parte fiscale, mentre gli elenchi con cadenza mensile devono essere compilati sia nella parte fiscale che statistica, tranne alcuni casi in cui vanno compilati o “ai soli fini fiscali” oppure “ai soli fini statistici”.

Nel modello Intra-1bis (cessioni) i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono fornire:

a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate sia ai fini fiscali che statistici, tenendo presente che le colonne “valore statistico in euro”, “condizioni di consegna” e “modo di trasporto”  e, qualora debba essere compilata la colonna “unità supplementare” (prevista solo per alcune tipologie di nomenclatura combinata), anche la colonna “massa netta” (col. 9-10-11 e 7), devono essere compilate esclusivamente dai soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio attività presumono di realizzare, un valore di spedizioni superiore a 20.000.000 di Euro. Tuttavia, indipendentemente dal valore delle spedizioni, la colonna del “valore statistico in euro” deve essere compilata qualora, conformemente alle disposizioni in materia di iva, non sia stata compilata la colonna relativa a “ammontare delle operazioni in euro”.

b) le colonne da 1 a 6, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 6 è facoltativa);

c) le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.

Nel caso di modello Intra 1-quater relativi ai servizi, vanno sempre compilate tutte le colonne.

Nel modello Intra-2bis (acquisti) i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono fornire:

a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici, con le stesse limitazioni e casi specifici visti per il modello intra 1-bis dove in luogo delle spedizioni il limite minimo di Euro 20.000.000,00 è riferito agli arrivi.

b) le colonne da 1 a 7, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali (la colonna 6 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 7 è facoltativa);

c) le colonne 1 e da 6 a 15, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.

Nel caso di modello Intra 2-quater relativo ai servizi, vanno sempre compilate tutte le colonne.

Per una completa trattazione relativa alla compilazione dei modelli intrastat si rinvia in ogni caso alle istruzioni per la compilazione disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane (http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Modulistica/Elenchi+scambi+intracomunitari+di+beni/).

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