In particolare, si fa presente che sulla questione si era diffusa l’opinione che le istruzioni ministeriali ai modelli INTRASTAT fossero fuorvianti, e tali da spingere la stessa Amministrazione finanziaria a dover fornire adeguati chiarimenti. Non a caso, infatti, nella circolare n. 36/E/2010, al punto n. 36 l’Agenzia delle Entrate precisa che “… per Paese di pagamento si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario …”.
Di conseguenza, qualora la società istante il quesito sia il beneficiario del pagamento in quanto prestatore del servizio, allora si dovrà segnalare la sigla “IT”, oppure altra nazione presso cui sia domiciliato il suo conto corrente bancario che viene coinvolto nella transazione oggetto di comunicazione dell’elenco INTRASTAT.
Diversamente, qualora la Società sia, invece, il soggetto acquirente/committente del servizio, dovrà essere indicata la sigla della nazione di destinazione del pagamento che, in linea di massima, dovrebbe coincidere con quella del prestatore/fornitore.
Inoltre, si fa presente che l’Agenzia ha chiarito che nel caso in cui al momento della compilazione degli elenchi riepilogativi il pagamento non sia ancora stato effettuato, il campo “Modalità di incasso” debba essere “… compilato sulla base della modalità di incasso presunta”. E’ evidente che, per analogia e modalità di approccio, uguale comportamento debba essere osservato nell’indicazione del “Paese di pagamento”.