Quesiti e approfondimenti

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Operazione I.V.A. con soggetto residente in città del Vaticano

Il caso in esame ricade nella casistica della cessione di un bene in favore di un soggetto consumatore finale in cui detto bene non esce dal territorio dello Stato (procedura effettuata in Italia e più precisamente a Roma).

In questo caso a nulla rileva che il consumatore finale sia un soggetto residente in Città del Vaticano dal momento che le regole per determinare la territorialità dell’imposta e dunque per determinare se la cessione sia o meno imponibile in Italia sono le seguenti: a norma dell’art. 7-bis sono imponibili nel territorio dello Stato le cessioni di beni mobili nazionali esistenti in Italia.

Non può, dunque, configurarsi una fattispecie regolata dall’art. 71 D.P.R. 633/1972 che equipara le cessioni di beni consegnati e trasportati in Città del Vaticano come operazioni all’esportazione e dunque non imponibili ex art. 8 D.P.R. 633/1972, dal momento che non c’è il passaggio fisico del bene dallo Stato italiano allo Stato di Città del Vaticano.

Inoltre, come specificato nel quesito posto, la fatturazione è intestata ad un cliente consumatore finale: anche qui a nulla rileva la residenza del consumatore per le cessioni di beni, che si configura semplicemente come il soggetto finale su cui grava l’imposta.

Pertanto il corretto trattamento fiscale del caso prospettato è l’imponibilità dell’operazione attiva. Si segnala inoltre che per tale operazione non è richiesta la compilazione del modello Intrastat non trattandosi ovviamente di una cessione intracomunitaria.

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