In primo luogo, è bene precisare che ai sensi dell’art. 2, comma 2, n.4), del D.P.R. 633/1972 la cessione omaggio di beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività dell’impresa, e per i quali all’atto dell’acquisto o produzione sia stata detratta l’imposta, costituiscono cessioni imponibili Iva.
Le cessioni gratuite di omaggi rilevanti ai fini Iva, per espressa previsione legislativa, sono, pertanto, assimilate alle ordinarie cessioni di beni a titolo oneroso, in piena aderenza a quanto previsto anche dalla normativa comunitaria.
In secondo luogo, sia l’Amministrazione finanziaria che Assonime (con circolare n.89, datata 01.08.1996), hanno stabilito che la cessione gratuita a soggetti extra UE, con specifico riferimento ai beni omaggio, è riconducibile all’art. 8, comma 1, del D.P.R. n.633/1972, configurandosi, perciò, come cessione all’esportazione non imponibile. Ciò in ordine al fatto che si è in presenza, a tutti gli effetti, di una operazione doganale di esportazione definitiva, e che l’immissione in consumo dei beni ceduti in omaggio avviene all’estero, e non nel territorio dello Stato.
Con riferimento al caso in questione, dal momento che i beni che si intende inviare come omaggio ad un cliente residente in un paese extra UE (nel caso di specie Perù) rientrano nell’esercizio dell’attività di impresa (art. 2, comma 2, n.4), del D.P.R. n.633/1972); e dato che tale tipologia di cessione a titolo gratuito si ritiene non imponibile ai fini Iva come da art. 8. comma 1, dello stesso decreto, il soggetto cedente deve procedere con le seguentI modalità:
– emissione di regolare fattura, recante il titolo di non imponibilità ex art. 8, primo comma, lettera a) del D.P.R. n.633/1972;
– annotazione in fattura che si tratta di omaggi ceduti a titolo gratuito;
– indicazione del “prezzo di acquisto del bene o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano le operazioni”, come stabilito dalla nuova formulazione dell’art. 13, comma 2, lettera c) del D.P.R. n.633/1972, modificato dalla legge comunitaria 07.07.2009, n.88.
A corredo della pratica doganale di esportazione definitiva si deve, quindi, presentare una normale fattura con l’indicazione del cliente estero, il quale, sebbene non debba corrispondere alcun importo a fronte della cessione gratuita, è comunque destinatario dei beni nel paese extracomunitario dove gli stessi verranno importati.
La presenza della fattura rende di fatto non necessaria l’emissione di autofattura o l’annotazione in apposito registro degli omaggi. Tali ultime operazioni si pongono così come alternative all’ordinaria emissione della fattura.
A ciò si aggiunge il fatto che il ricorso alla fattura immediata rende superflua l’emissione del documento di trasporto di cui all’art. 14 del D.P.R. n.472/1996: esso può comunque venire emesso qualora lo si ritenga opportuno per motivi organizzativi aziendali di altra natura, o per ragioni di natura civilistica riguardo alla costituzione della prova di avvenuta consegna.
La cessione a titolo gratuito, comportando il trasferimento della proprietà dei beni, viene comunque documentata dalla fattura immediata anche al fine dell’espletamento delle pratiche doganali di esportazione definitiva con l’emissione del DAU (documento amministrativo unico o bolla doganale). Si precisa a riguardo che, al fine di giustificare la non imponibilità dell’esportazione, è necessario che la stessa sia provata dai consueti documenti doganali.
L’Amministrazione finanziaria ha sottolineato che la cessione gratuita, proprio per l’assenza di un corrispettivo non può essere inclusa tra quelle che concorrono alla formazione del plafond per gli esportatori abituali.
Per completezza in merito all’argomento trattato, si illustrano brevemente le scritture contabili che il soggetto cedente deve effettuare in caso di omaggi di beni rientranti nell’esercizio di attività di impresa, nei confronti di soggetti residenti in paesi extra UE.
Assunto “X” il valore complessivo dei beni omaggio indicato nella fattura, le scritture contabili da effettuare saranno:
1) in DARE: Crediti v/Soggetto Perù per “X”;
in AVERE: Ricavi per omaggi per “X”;
2) in DARE: Omaggi a clienti beni propria produzione “X”;
in AVERE: Crediti v/Soggetto Perù per “X”.