Quesiti e approfondimenti

Obbligo ritenuta acconto in capo alla società

Riprendendo quanto stabilito nella risoluzione n. 56/E/2006 per una situazione del tutto analoga, non vi è obbligo da parte dell’azienda di assoggettare a ritenuta il compenso addebitato per studi di progettazione: il principio deve essere ricercato nel fatto che, per definizione, una società produce sempre redditi d’impresa che non sono soggetti a ritenuta, salvo deroghe particolari e tassative come nel caso delle aziende che esercitano attività d’agenzia, mediazione, commissione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari. 

Per essere ancora più chiari ed esaustivi, non assume alcuna rilevanza, ai fini della qualificazione del reddito d’impresa prodotto da questo tipo di società (s.a.s. o s.n.c.), l’oggetto della sua attività, e cioè che la prestazione sia di consulenza, piuttosto che di progettazione o quant’altro similare per natura alle prestazioni di lavoro autonomo, essendo a tal fine determinante esclusivamente la qualificazione del soggetto produttivo del reddito e cioè la S.a.s. (vedi art.6, comma 3, del TUIR).

Di conseguenza, con riferimento a questa situazione, la ritenuta d’acconto del 20% di cui all’articolo 25 D.P.R. n. 600/73 non deve essere effettuata, in quanto:

a)   a) la prestazione non è inquadrabile tra quelle di lavoro autonomo in quanto esercitata in forma societaria;

b)   b) la prestazione concorre alla determinazione del reddito d’impresa come componente positivo (ribadiamo che l’unica deroga è ammessa nei confronti delle imprese esercenti attività d’agenzia).

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