Quesiti e approfondimenti

Obbligo autofattura negli acquisti da non residenti

In particolare, con l’entrata in vigore della legge 217 del 15 dicembre 2011 (conosciuta come legge comunitaria 2010), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012, e relativa al recepimento delle direttive in materia di IVA (n. 2009/69/CE e n. 2009/162/UE), dal 17 marzo 2012, per i servizi comunitari ricevuti, e stante il soddisfacimento del criterio di committenza l’operatore italiano non deve più emettere autofattura, ma deve procedere con l’integrazione della fattura del fornitore Ue. La stessa regola (integrazione fattura) vale anche in caso di acquisti intracomunitari di beni da soggetti passivi IVA residenti nella UE.

Di conseguenza, il committente italiano soggetto passivo IVA deve integrare la fattura ricevuta dal prestatore comunitario, applicandovi l’IVA nazionale e inserendo la stessa sia nel registro acquisti sia nel registro delle fatture emesse. L’integrazione altro non è che mera esposizione “a mano” dell’IVA dovuta sulla fattura originale, in ossequio alle disposizione sul “reverse charge”.

Rimane salvo il fatto di procedere con emissione di autofattura solo in caso di ricezione di servizi che, pur soddisfacendo al criterio di committenza, vengono invece resi da soggetti passivi extracomunitari.

Inoltre, sul punto, si ricorda che  in base alle novità introdotte i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all’IVA per carenza del requisito della territorialità (articoli da 7 a 7-septies D.P.R. n. 633/1972) e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a)    cessioni di beni (escluse naturalmente le cessioni intracomunitarie di beni art.41 DL 331/93) e prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti (di cui all’art. 10, nn. da 1) a 4) e 9)), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione Europea, con l’annotazione «inversione contabile»;

b)   cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con l’annotazione “operazione non soggetta“.

 

 

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