Quesiti e approfondimenti

Obblighi nelle cessioni di prodotti agroalimentari

In particolare, si richiede se un DDT emesso a fronte della cessione di alimenti ad un soggetto non inquadrabile come Consumatore finale debba soddisfare, o meno, ai requisiti obbligatori contenuti all’interno del comma 1 del citato articolo.

La soluzione alla problematica sollevata deve essere ricercata nel D.M. del 19.10.2012 del Ministero delle Politiche Agricole, elaborato di concerto con quello dello Sviluppo Economico, nel quale vengono spiegate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al “Decreto Liberalizzazioni”.

All’interno del comma 4 dell’art. 3 del D.M., rubricato “caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari” si fa presente che “… i documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall’art. 62, co. 1 del D.L. n. 1/2012 … assolvono agli obblighi di cui al predetto comma 1” e devono riportare la seguente dicitura “assolve agli obblighi di cui all’art. 62, co. 1 D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012”.

Pertanto, stando alle disposizioni normative appena illustrate, le osservazioni mosse da alcuni Clienti non sono del tutto condivisibili. Non a caso, a nostro parere e per finalità del tutto pratiche, in ipotesi di operazioni di cessione di alimenti a Consumatori non finali, è opportuno continuare nell’emissione dei DDT compilandoli in maniera del tutto ordinaria. Poi, in sede di fatturazione differita, si dovrà procedere con l’osservanza di tutti i requisiti richiesti dall’art. 62 del D.L. n. 1/2012 e, quindi, indicare nel corpo fattura: durata del “contratto” (ad esempio cessione con effetto immediato, oppure condizioni applicabili a questa cessione), quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e pagamento. Inoltre, oltre agli elementi appena specificati, sarà necessario evidenziare in calce al documento la dicitura più sopra indicata e che qui si ripropone: “il presente documento assolve agli obblighi di cui all’art. 62, co. 1 D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012”. 

Di conseguenza, secondo la nostra interpretazione, affinchè possa essere soddisfatto il dettato normativo introdotto dal decreto liberalizzazioni è sufficiente che i dati richiesti siano esaustivamente esposti in fattura, senza dover essere inseriti anche nel DDT.

Infine, poiché l’attività della società istante può espletarsi anche nella vendita di bevande alcoliche, rimangono invariati i termini di pagamento e fatturazione previsti dall’art. 22 Legge n. 28/1999, così come ribadito al comma 5 dell’art. 5 del D.M. del 19.10.2012.

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