Quesiti e approfondimenti

Modalità regolarizzazione omessa ricezione fattura

In particolare, la disciplina di riferimento deve essere ricercata all’articolo 6, comma 8 D.Lgs. n. 471/1997, secondo cui se l’acquirente non ha ricevuto fattura dal proprio fornitore entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, dovrà presentare all’Ufficio delle Entrate competente entro i 30 giorni successivi (in pratica, nel computo del timing complessivo entro 5 mesi dall’operazione) autofattura in duplice esemplare contente le indicazioni tipiche di cui all’articolo 21 D.P.R. n. 633/72.

Si dovrà versare, inoltre, tramite F24 (codice tributo 9399) la relativa imposta (se trattasi di operazione imponibile), ed allegare copia del versamento alla documentazione.

L’autofattura, che verrà restituita dall’Ufficio delle Entrate con annotazione di avvenuto pagamento, dovrà essere poi annotata sul registro degli acquisti: in tal modo sarà possibile procedere con la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto secondo le regole di cui all’articolo 19 D.P.R. n. 633/72.

Il cedente dei beni che emette la fattura in ritardo, ma prima che siano intervenuti accertamenti o verifiche, ha diritto di rivalersi dell’IVA sul cessionario. Pertanto quest’ultimo, ancorché nel frattempo abbia emesso e registrato l’autofattura, versato e detratto la relativa imposta, ha l’obbligo di registrare la fattura emessa in ritardo dal cedente. Inoltre a quest’ultimo dovrà versare l’IVA addebitata e potrà esercitare il diritto alla detrazione.

Infine, per completezza sull’argomento trattato, facciamo presente che nel caso di inosservanza delle norme appena illustrate, l’acquirente potrà essere punito con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta dovuta, con un minimo di 258 Euro.

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