Quesiti e approfondimenti

Limite temporale emissione note di variazione

In particolare, uno degli aspetti più interessanti per la sua criticità riguardanti le variazioni in diminuzione è rappresentato proprio dall’individuazione del “termine ultimo”, fissato dalla norma, per procedere all’emissione di una nota di accredito in ambito I.V.A..

Prima di procedere oltre è bene ricordare che l’emissione della nota di accredito, con conseguente recupero d’I.V.A., è una mera facoltà lasciata al contribuente in quanto l’eventuale omissione non genera un danno nei confronti dell’Erario, cosa che, ad esempio, non accade con le note di debito che costituiscono variazioni obbligatorie.

La disciplina delle note di credito è da rintracciarsi nel comma 3, dell’art. 26 D.P.R. n. 633/72, che prevede per tali variazioni il termine perentorio di un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria, se la rettifica dipende da un accordo sopravvenuto fra le parti successivamente al contratto sottostante l’operazione, o da una mera correzione di errori materiali compiuti in sede di fatturazione, che hanno determinato l’applicazione di un’imposta maggiore. Di conseguenza, possiamo distinguere le note di accredito in:

a)      quelle da emettere entro l’anno di effettuazione dell’operazione rispetto a quanto sancito dall’art. 6 D.P.R. n. 633/, per cui in caso di fatturazione differita, si assume come data di riferimento quella della consegna o spedizione e non quella in cui è stata emessa la fattura;

b)      quelle da emettere anche oltre l’anno dall’effettuazione dell’operazione originaria, al verificarsi di un evento previsto dall’originaria pattuizione. Al ricorrere di questa specifica ipotesi, è facoltà del fornitore procedere con la variazione anche dopo il decorso del limite standard di un anno, tenuto conto che gli eventi in precedenza stabiliti dalle parti possono realizzarsi proprio dopo tale tempo massimo.

Di conseguenza, nel Vostro specifico caso (reso merce), il limite per effettuare la variazione in diminuzione con recupero della conseguente I.V.A. è fissato nel termine di un anno dall’originaria operazione (per la cessione dei beni vale, in linea generale, il momento della consegna).

Infine, per completezza sull’argomento, come già sottolineato in altre occasioni, nel caso in cui la nota di variazione si riferisca ad un’operazione che si è perfezionata in data anteriore al 17.09.2011 la nota di credito dovrà essere emessa con la vecchia aliquota I.V.A. del 20%.

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