Dalla documentazione fornita dal cliente si evince che il prodotto oggetto di quesito è un prodotto composto da tre prodotti, comunque vendibili anche separatamente. Nel dettaglio si ha:
– Distanziale a molla;
– Accessorio cerniera;
– Supporto per stampo;
Nel caso in cui la vendita comprenda tutti e tre i prodotti, e quindi si possa parlare di un unico prodotto composito sarà necessario al fine della classificazione fare riferimento a tutte le componenti dei prodotti che lo compongono. Qualora invece la vendita sia relativa ad un solo prodotto (ad esempio il solo accessorio cerniera) sarà necessario fare riferimento alle componenti che costituiscono il singolo prodotto.
La classificazione del vostro prodotto nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata contenute nelle disposizioni preliminari alla Tariffa Doganale comune.
In relazione ai prodotti misti, vale a dire composti da materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti, per i quali non vi sia una voce specifica che descriva il prodotto o che lo contenga nella descrizione, è necessario classificare il medesimo in relazione alla materia o l’oggetto che conferisce allo stesso un carattere essenziale (regola n. 3 lett. b))
Per carattere essenziale si intende ciò che lo caratterizza per prevalenza sia nella composizione materiale (percentuale prevalente della materia che lo compone), sia prevalenza funzionale (ad esempio non si può dire che la prevalenza funzionale sia determinata dal prodotto cerniera, essendo per definizione un accessorio degli altri due prodotti).
Nel caso di specie il prodotto distanziale a molla, come da composizione specificata, non può essere ricompreso nella sezione 39080 “poliammidi in forme primarie” come suggerito dal cliente stesso, dal momento che la materia che lo caratterizza per prevalente percentuale di composizione è il ferro (54%).
La prevalenza funzionale è in questo caso l’ammortizzatore che però non sembra trovare una sezione specifica che lo descriva, se non per quanto attiene le molle in ferro nella sezione 7320, specificando la voce “altre”.
Pertanto, mantenendo quale carattere essenziale la composizione del materiale ferro, suggeriamo, precisando che non è nostra competenza identificare le caratteristiche tecniche del prodotto in questione, di attenersi alla sezione 7326 “altri lavori in ferro e acciaio” nella voce 73261990 “fucinati o stampati – altri”.
Nel caso in cui sia nell’interesse dell’azienda ottenere un codice TARIC univoco, riconosciuto da tutte le Autorità doganali dell’Unione Europea in occasione dell’espletamento delle operazioni di importazione ed esportazione, è possibile ottenere un’Informazione Tariffaria Vincolante emessa da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale costituisce una decisione amministrativa con piena efficacia giuridica su tutto il territorio comunitario.
L’istanza, da presentarsi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a mezzo raccomandata A/R è gratuita, valida per un solo tipo di merce e deve riferirsi obbligatoriamente ad una operazione commerciale di importazione o di esportazione realmente prospettata.
L’Agenzia potrà discrezionalmente addebitare le spese necessarie per speciali analisi o perizie sulla merce oggetto dell’ITV o per la rispedizione dei campioni presentati a corredo della domanda.
I termini previsti dal regolamento per il rilascio sono di tre mesi – ma l’Agenzia si impegna entro 60 giorni – a decorrere dal momento in cui l’autorità doganale ha a disposizione tutti gli elementi utili al pronunciamento. La classificazione è vincolante per le operazioni effettuate successivamente al rilascio ed ha validità di 6 anni.
Per ottenere maggiori informazioni sulle modalità di richiesta dell’istanza è disponibile la consultazione del seguente link http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Classificazione+delle+merci/Informazioni+Tariffa
rie+Vincolanti+ITV/.