La tematica proposta non risulta di semplice risoluzione, in quanto dottrina ed Amministrazione Finanziaria non si sono espresse sul punto.
Da un punto di vista fiscale:
a) A fini IRAP, secondo le disposizioni di cui all’articolo 5 D.Lgs. n. 446/97, le perdite su crediti, così come “le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti” non sono deducibili, e pertanto soggette a ripresa in aumento. Diversamente, invece, anche sulla base di autorevole indirizzi formulati da Assonime (circolare n. 10 del 2000), non può ravvisarsi l’indeducibilità fiscale nei confronti dei premi assicurativi sostenuti dalle aziende a fronte della copertura di rischi su crediti commerciali, come l’irrilevanza degli indennizzi percepiti. Infatti, gli indennizzi assicurativi ricevuti a fronte di perdite su crediti subite, sono componenti positivi di reddito correlati ad elementi negativi che vengono portati in deduzione (premi assicurativi pagati).
b) A fini IRES, invece, le perdite su crediti sono deducibili solo nel momento in cui si ha certezza della loro esistenza ai sensi dell’articolo 101 T.U.I.R., e la stessa risulti comprovata da idonea documentazione (esempio scambio di corrispondenza tra legali rappresentanti delle parti, altro).
Per quanto riguarda l’aspetto puramente contabile, invece, anche in questo frangente l’elemento “dell’esistenza certa” della perdita svolge, a nostro avviso, un ruolo fondamentale: infatti, fin tanto che questa non è comprovata, il corrispondente indennizzo non dovrebbe essere considerato un ricavo certo a tutti gli effetti (non a caso la posizione di credito vantata nei confronti del cliente non può essere parzialmente chiusa, in quanto ancora in essere e non ceduta a soggetti terzi).
Di conseguenza alla luce di quanto esposto, riteniamo corretto collocare l’indennizzo assicurativo ricevuto in una posta patrimoniale di debito (ad esempio: “acconti per indennizzo assicurativo”) che potrà essere stornata, e/o girocontata solo al termine dell’intero iter, una volta avuta conoscenza dell’esito dell’azione esperita.
Riassumendo, ipotizzando l’esistenza di credito verso cliente per 100, da un punto di vista pratico, avremo:
a) all’apertura della segnalazione di posizione di sofferenza del cliente
b) qualora l’azione esperita comporti esito completamente negativo
d) se l’azione intrapresa ha portato ad un parziale esito positivo, le varie poste contabili precedentemente esposte saranno conseguentemente stornate.
Infine a nostro avviso, da un punto di vista civilistico, qualora si abbiano fondati motivi per ipotizzare un esito negativo dell’azione di recupero del credito, riteniamo opportuno procedere all’istituzione di un fondo svalutazione crediti non tassato, qualora quello esistente non risulti capiente, in modo da poter coprire anche quella quota di credito non tutelata dall’indennizzo assicurativo.