In particolare, sul punto facciamo presente che la soluzione interpretativa non è così semplice, né tanto meno univoca ed insindacabile, tanto è vero che anche autorevole dottrina negli anni si è divisa sull’argomentazione (si pensi ad esempio alle spese sostenute dalle società di leasing per i beni di proprietà concessi in locazione, diatriba già sorta nel 1975 e che trova origine dal cosiddetto “modello F24 online”).
Tornando al caso concreto, la spesa relativa al 50% dell’imposta di registro sul contratto di locazione è a carico del locatario sia ai sensi dell’articolo 8 Legge n. 392/1978 (“le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali”), sia eventualmente in base alle pattuizioni contrattuali stabilite con la controparte. Ricordiamo, inoltre, che tutto ciò è conforme alla norma tributaria la quale prevede all’articolo 10, comma 1 lett. a) D.P.R. n. 181/1986, che sono obbligati alla registrazione del contratto entrambe le parti contraenti. La spesa quindi è stata sostenuta dalla Società per conto del locatario.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 15 D.P.R. n. 633/72 è necessario inoltre che la spesa sia sostenuta in nome del locatario (e non solo per conto) e regolarmente documentata.
Nel caso il documento che comprova la spesa è il modello F23 di versamento totale dell’imposta, addebitato sul conto corrente della Società. In questo caso tale documento può essere considerato valido a comprovare la spesa in nome del locatario, sia perché contiene i dati anagrafici identificativi dello stesso, sia perché anche se il pagamento dell’F23 fosse stato pagato direttamente dal locatario (per la parte ad esso spettante) avrebbe dovuto essere compilato nella medesima maniera, cioè sarebbe stato uguale all’F23 così come compilato dal locatore.
Sostanzialmente, stante i campi di completamento dell’F23 (sul punto di vedano anche le istruzioni di compilazione cui non si può ovviare con soluzioni alternative in quanto non previste), è condivisibile l’affermazione che lo stesso possa soddisfare ai requisiti minimi richiesti affinché il costo sostenuto possa essere inquadrabile come “spesa in nome e per conto”. Di conseguenza, nella fase di riaddebito dell’imposta dovuta al locatario sia per statuizioni contrattuali, sia per previsione normativa, si può ricorrere al richiamo dell’articolo 15 D.P.R. n. 633/72.