Quesiti e approfondimenti

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Importi nella certificazione ritenute d’acconto

Premesso che non esiste un modello ad hoc per la certificazione delle ritenute, per cui ogni soggetto che agisce in qualità di sostituto d’imposta può adottare quello che meglio si adatta alle sue esigenze, è logico pensare che più chiara è l’esposizione dei dati nella stessa, più facile risulterà tenerne memoria, posto che poi dovranno essere inseriti all’interno del modello 770, alla sezione “Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”.

Detto ciò, è bene ricordare anche che il contributo previdenziale destinato alle Casse professionali (pari al 4% del compenso per la prestazione di lavoro autonomo) mentre costituisce base imponibile ai fini del tributo Iva (art. 5, D.P.R. n.633/1972), non lo costituisce ai fini dell’Irpef, dal ché ne discende che non viene considerato nel calcolo della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ex art. 25 D.P.R. n.600/1973.

Tale ultima considerazione è espressamente ripresa anche nelle istruzioni per la compilazione del modello 770, al cui interno si precisa che nella casella 21 “Ammontare lordo corrisposto” deve essere inserito l’ammontare del compenso corrisposto al netto dell’Iva eventualmente dovuta e dei contributi integrativi destinati alle Casse professionali.

A fronte delle considerazioni sin qui effettuate, riguardo al caso in questione riteniamo corretto che nella certificazione delle ritenute, alla colonna “Totale documento” risulti l’importo al netto del contributo destinato alla Cassa professionale: tale importo, però, tiene conto dell’Iva, la quale dovrà essere scomputata nel momento in cui si riporta nel modello 770 il totale dei compensi per prestazioni autonome corrisposti al professionista durante il periodo d’imposta.

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