Quesiti e approfondimenti

HUMAN RESOURCES: GLI AGGIORNAMENTI DEL MESE

Esonero donne lavoratrici: istruzioni per le assunzioni nel 2021

Messaggio INPS n. 3809 del 5 novembre 2021

In merito all’esonero per l’assunzione di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, sono fornite le istruzioni operative per la fruizione dello stesso, riguardo alle sole assunzioni effettuate nel 2021. Si comunicano anche le modalità di recupero del beneficio per i mesi pregressi da gennaio, sia per la gestione Uniemens sia per ListaPosPA e PosAgri.

Esonero contributivo filiere agricole, pesca e acquacoltura: modulo per la presentazione delle domande

Messaggio INPS n. 3774 del 4 novembre 2021

L’INPS comunica che il modulo telematico, riguardante l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, è disponibile per i datori di lavoro nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”). La domanda di esonero va presentata entro il 4 dicembre 2021.

“Greenpass50+”: procedura per la verifica della certificazione verde

Messaggi INPS n. 3589 del 21 ottobre 2021 e n. 3768 del 3 novembre 2021

La procedura “Greenpass50+” consente ai datori di lavoro con più di 50 dipendenti la verifica asincrona del Green pass con riferimento all’elenco di codici fiscali dei dipendenti, noti all’Istituto al momento della richiesta. La nuova procedura prevede tre fasi: accreditamento, elaborazione e verifica. Grazie ad una nuova funzionalità dal 4 novembre 2021 è possibile assegnare a ciascun verificatore un insieme ben definito di codici fiscali dei dipendenti dell’azienda, per i quali il verificatore potrà effettuare il controllo del possesso del Green pass.

Minimali e massimali di rendita INAIL dal 1° gennaio 2021

Decreti ministeriali 23 settembre 2021  In data 29 ottobre 2021 sono stati pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro i Decreti di rivalutazione dei minimali e massimali di rendita INAIL. Dal 1° gennaio 2021, per il calcolo delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria,

  • il nuovo minimale è fissato a euro 17.448,90;
  • il nuovo massimale è fissato a euro 32.405,10.

La retribuzione convenzionale annua nel settore agricolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è stabilita in euro 26.336,74.

Nuova procedura “UNI-CIG” per la presentazione delle domande di integrazione salariale

Messaggio INPS n. 3727 del 29 ottobre 2021

La nuova procedura riguarda, per ora, esclusivamente le prestazioni di Assegno ordinario, CIGD e cassa integrazione guadagni in deroga “plurilocalizzata” con causali “COVID-19”. Successivamente saranno coinvolte anche le prestazioni CIGO e Assegno ordinario con causali ordinarie, rendendo così UNI-CIG l’unica modalità di presentazione delle domande di integrazione salariale da inviare all’INPS. Per un primo periodo, di durata semestrale, l’invio delle domande potrà essere effettuato anche con la procedura attualmente in uso.

I CONGEDI PARENTALI PER FIGLI AFFETTI DA COVID-19, IN QUARANTENA O DAD DA UTILIZZARE FINO AL PROSSIMO 31 DICEMBRE

Il Decreto Legge n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale) reintroduce, fino al 31 dicembre 2021, a favore dei lavoratori dipendenti, i congedi parentali per i figli in DAD, in quarantena o affetti da Covid-19.

La fruizione dei suddetti congedi, a differenza di quanto previsto per i precedenti congedi parentali Covid-19, non è subordinata allo svolgimento di una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di effettuazione in modalità agile.

Fruizione e durata

Ai sensi del DL n. 146/2021, il lavoratore dipendente

  • genitore di figlio convivente minore di anni 14,
  • alternativamente all’altro genitore,

può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata

  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
  • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, il beneficio in esame spetta a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

I congedi in parola possono essere fruiti in forma giornaliera o oraria e danno diritto a un’indennità, a carico INPS, pari al 50% della retribuzione.

Eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001) fruiti per i periodi in oggetto (DAD, infezione da Covid-19 o quarantena dei figli), a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del DL n. 146/2021, possono essere convertiti, su richiesta dell’interessato, nei congedi parentali Covid-19.

Figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni

Per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto da parte di uno dei genitori, alternativamente all’altro, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Condizioni

È espressamente previsto che, per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo indennizzato (figli minori di 14 anni) ovvero non indennizzato (figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni) oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

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