Quesiti e approfondimenti

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HR: TUTTE LE NOVITÀ DEL MESE DI AGOSTO

Esonero per assunzioni con contratto di rioccupazione: prime indicazioni

Circolare INPS n. 115 del 2 agosto 2021

L’INPS ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo relativo al contratto di rioccupazione. Tale contratto attribuisce al datore il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali da questi dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Congedi parentali per figli affetti da COVID-19: procedura per le domande

Messaggio INPS n. 2754  del 28 luglio 2021

In merito ai congedi parentali per figli affetti da COVID-19, in quarantena o Dad e figli con disabilità, l’INPS ha comunicato il rilascio della procedura per la compilazione e l’invio online delle domande di “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria.

Variazione classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali

Circolare INPS n. 113 del 28 luglio 2021

Sono fornite nuove indicazioni amministrative circa la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione. Si precisa che la variazione di classificazione dei datori di lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all’effettiva attività svolta, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore rese al momento dell’iniziale inquadramento.

Pubblicato il nuovo modello OT23

Nota INAIL n. 9420 del 27 luglio 2021

L’INAIL rende noto che nel portale dell’Istituto è disponibile il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (mod. OT23) per l’anno 2022, in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2021. È inoltre disponibile la relativa guida alla compilazione.

Proroga dello stato di emergenza, proroga delle tutele per i lavoratori fragili e utilizzo del green pass

Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021

Il Decreto Legge n. 105/2021 (in vigore dal 23 luglio 2021) dispone:

  • la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
  • ripristina (con effetto retroattivo) fino al 31 ottobre 2021 il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili;
  • disciplina l’utilizzo del green pass a decorrere dal 6 agosto;
  • individua i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Sblocco licenziamenti e riattivazione procedure di conciliazione

Nota INL n. 5186 del 16 luglio 2021

L’INL è intervenuto per fornire una serie di chiarimenti in merito all’attuale disciplina del blocco dei licenziamenti e alla conseguente riattivazione delle procedure di conciliazione che erano state sospese in seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni normative restrittive.

Spazio alla contrattazione collettiva per la definizione delle causali ai fini dell’assunzione con contratto a tempo determinato

Con la conversione del c.d. Decreto Sostegni bis sono state introdotte alcune disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, destinate ad agevolare il ricorso a tale tipologia contrattuale nell’ottica di una ripresa dell’occupazione dopo gli effetti della crisi economica aggravati dall’emergenza sanitaria da COVID-19.

In particolare, si conviene l’estensione, in via transitoria, della possibilità di apposizione di un termine al rapporto lavorativo di durata superiore ai 12 mesi e, comunque, non superiore ai 24 mesi, e di eventuale proroga o rinnovo. Infatti, a superamento della rigidità delle causali giustificative previste dal D.Lgs. n. 81/2015, viene concessa alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) la possibilità di individuare specifiche esigenze, proprie delle singole realtà produttive, per la stipula di contratti a tempo determinato.

CAUSALITÀ SECONDO I CONTRATTI COLLETTIVI

Ferma restando la non obbligatorietà dell’indicazione delle causali giustificative

  • nell’ipotesi di un primo contratto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi,
  • in caso di proroga relativamente ai primi 12 mesi del contratto a termine,
  • in caso di conclusione di contratto a termine per attività stagionali ai sensi del DPR n. 1525/1963, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettive e
  • di instaurazione di un rapporto a tempo determinato con un dirigente,

ai fini della stipula o in caso di proroga/rinnovo di un contratto a termine, pena la trasformazione in contratto a tempo indeterminato, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

A riguardo si ricorda, infatti, che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato risulta subordinata alla presenza di:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Le suddette causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità si sono rivelate di difficile applicabilità, con conseguente riduzione dell’utilizzo dei rapporti a tempo determinato, cui si è cercato di porre rimedio con l’introduzione di una nuova causale contrattuale, aggiuntiva rispetto alle preesistenti causali legali, per cui i contratti collettivi (nazionali, territoriali, aziendali) possono individuare specifiche esigenze (non clausole generiche) per l’instaurazione di rapporti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi. Con la nuova disposizione viene stabilito che l’apposizione del termine per tali esigenze viene ammessa fino al 30 settembre 2022.

Quindi, alle organizzazioni sindacali viene riconosciuta la possibilità dell’individuazione di specifiche esigenze di settore o aziendali per giustificare il ricorso ai contratti a tempo determinato, nell’ambito della contrattazione collettiva, che ricomprende

  • i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
  • i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

In presenza delle suddette esigenze, la nuova disposizione prevede che il regime derogatorio di apposizione del termine ha carattere temporaneo fino alla data del 30 settembre 2022, quindi ricomprende un arco temporale di circa 14 mesi.

È da intendersi che tale scadenza costituisca il termine ultimo per la stipula del contratto, la cui durata potrà protrarsi anche oltre tale data.

La data del 30 settembre 2022, invece, non ha alcuna incidenza sulla disciplina dei rinnovi o delle proroghe dei contratti a tempo determinato successive ai primi 12 mesi, in quanto viene fatto rinvio alle condizioni legali, nelle quali ora sono ricomprese anche le specifiche esigenze definite dai contratti collettivi, più rispondenti alle singole situazioni produttive.

Pertanto, dal dettato normativo si ritiene che alle causali giustificative richiamate in tema di proroga/rinnovo del contratto a termine, oltre a quelle legali già esistenti, vada aggiunta anche la nuova causale contrattuale, la cui efficacia temporale non è circoscritta ma va oltre il 30 settembre 2022.

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