Quesiti e approfondimenti

Condividi:

Fatturazione beni in conto visione – rilevanza elenchi INTRASTAT

Il caso in esame ricade nella fattispecie delle cessioni di beni in cui il trasferimento della proprietà si perfeziona soltanto nell’ipotesi in cui il ricevente decida di trattenere il bene stesso, come previsto appunto dalle cessioni in conto prova o conto visione.

Ai fini I.V.A. l’art. 6 D.P.R. n. 633/72 stabilisce che “… le cessioni di beni si considerano effettuate … nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, … si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione …”.

Esaminando le fatture emesse, viene constatato che la procedura di fatturazione applicata è corretta, in quanto le fatture vengono emesse nel momento di effettuazione dell’operazione, che, per le cessioni relative ai beni spediti in conto visione, è il momento in cui l’acquirente esprime la volontà di acquisto dei beni entro i 365 giorni dalla consegna o spedizione (comma 1 art.6 DPR 633/72).

Si rileva, inoltre, che la modalità di emissione delle fatture risulta corretta, in quanto facente riferimento agli originari documenti di trasporto.

L’aliquota IVA da applicare, nel caso dei beni consegnati in c/visione, è da verificare in base al momento di effettuazione dell’operazione che coincide con il momento di espressione della volontà di acquisto da parte dell’acquirente.

 

Per quanto concerne la compilazione degli elenchi INTRASTA, si rileva che secondo le disposizioni di cui all’art. 41, co. 3, D.L. n. 331/1993, l’invio di beni in conto visione nel territorio di un altro Stato membro non costituisce un’operazione di cessione intracomunitaria, in quanto mancante del requisito dell’onerosità e, quindi, non riepilogabile negli elenchi INTRASTAT.

Infatti, anche se la merce viene destinata ad un paese intracomunitario, ai fini I.V.A. l’invio a tali scopi, con successiva restituzione del bene, non dovrà essere considerato vendita intracomunitaria fino a quando non ci sarà l’effettiva cessione del bene. Entro 365 giorni dalla spedizione della merce in conto visione, dovrà essere emessa regolare fattura se non vi è stato esplicito consenso o se la merce non è rientrata.

Soltanto in caso di manifesto consenso del cessionario, potranno ricorrere gli estremi della cessione intracomunitaria e quindi la stessa dovrà essere inserita negli elenchi riepilogativi INTRASTAT con riferimento al periodo in cui la stessa è stata registrata o soggetta a registrazione, senza tener conto del momento in cui la merce è stata inviata.

Infine, per completezza sull’argomento trattato, si fa presente che nelle cessioni intracomunitarie è sempre necessario verificare che la partita IVA del cessionario sia presente nell’archivio VIES: diversamente il richiamo alla non imponibilità della cessione sarebbe errato e non giustificato.

Hai un quesito da inviarci?

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO QUESITO
 

Email: info@admassociati.it