Quesiti e approfondimenti

Errata intestazione fatture di acquisto ricevute – Detraibilità IVA e deducibilità dei costi

Pubblicato su Plus Plus Fisco, Il Sole 24Ore

D: Snc con 2 soci. In aprile 2016 uno di essi cede la propria partecipazione all’altro e, non essendosi ricostituita la pluralità nei 6 mesi seguenti, l’attività prosegue come ditta individuale. A tutt’oggi, le fatture dell’energia sono intestate all’estinta Snc (si precisa che il socio superstite ha fatto per tempo le volture). Si chiede come sia possibile non perdere la detraibilità di costo e IVA, visto che il fornitore di energia, benché sollecitato più volte, ancora non ha provveduto ad intestare correttamente le proprie fatture.

R: Innanzitutto, premettiamo che l’estinzione della società in nome collettivo e la prosecuzione dell’attività aziendale come ditta individuale rende necessario il cambio di partita IVA. Da quanto prospettato nel quesito in oggetto, ipotizziamo che le fatture siano state emesse dal fornitore di energia riportando erroneamente il numero di partita IVA e i dati anagrafici relativi alla Snc (e non i nuovi dati attribuiti alla ditta individuale) e che tali fatture siano state registrate dal contribuente. Detto ciò, si consiglia prudenzialmente di sollecitare ulteriormente il fornitore e di attendere la preventiva correzione da parte del medesimo delle fatture già inviate, a mezzo dell’emissione delle corrispondenti note di accredito e dell’invio delle fatture corrette nel numero di partita IVA e nei dati anagrafici; solo in questo modo si ritiene possibile regolarizzare le registrazioni e procedere alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti e alla deducibilità ai fini IRPEF dei relativi costi. Da ultimo si precisa che ai fini IVA la detrazione deve avvenire nel rispetto dei più stringenti limiti temporali dettati dalla recente formulazione dell’art. 19, co. 1, secondo periodo, DPR 633/1972, che così recita: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Per maggiori informazioni rivolgiti ai nostri esperti di consulenza aziendale all’indirizzo info@admassociati.it 

Hai un quesito da inviarci?

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO QUESITO
 

Email: info@admassociati.it