Quesiti e approfondimenti

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Errata intestazione fattura ed aumento aliquota IVA

La correzione delle fatture emesse con errata intestazione viene effettuata con l’emissione di note di accredito al cliente “errato” (entro un anno dall’effettuazione della prima operazione) per lo stesso ammontare e con l’applicazione della medesima aliquota IVA a storno totale delle fatture emesse, come chiarito dalla Circolare Ministeriale 45/E del 2011 richiamata dalla Circolare 32/E del 2013 in materia di aumento di aliquota IVA.

L’emissione delle fatture in favore dell’intestatario corretto comporta dunque l’emissione di fatture per operazioni per le quali si è già realizzato il momento impositivo, ovvero al momento del pagamento delle prestazioni di servizio oggetto di fatturazione.

Pertanto, come peraltro già specificato dalla citata Circolare n. 45/E del 2011, il momento di effettuazione dell’operazione è da considerarsi a norma dell’art. 6 D.P.R. 633/72, al momento di pagamento della prestazione che nel caso specifico in esame risale ai mesi di marzo e giugno 2013, periodo in cui era ancora in vigore l’aliquota del 21%.

Le fatture devono però essere emesse a norma dell’art. 21 comma 4, vale a dire al momento di effettuazione dell’operazione: chiaramente in questo caso l’emissione delle fatture “corrette” avviene in ritardo, oltre la liquidazione periodica.

In ogni caso, alla luce dell’art. 6 comma 5-bis D. Lgs. 472/97 si ravvisa nel caso di specie un errore meramente formale non sanzionabile, come definito dalla Circolare 77/E del 2001, tale da:

a) non generare la determinazione di una base imponibile diversa da quella che si sarebbe configurata in assenza dell’errore;

b)non determinare un’imposta diversa da quella dovuta;

c) non dare luogo a versamenti inesatti di tributi;

d)non arrecare pregiudizio all’azioni di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Si ritiene infatti che non si determini alcuna modifica della base imponibile e della determinazione dell’imposta poiché le nuove fatture emesse in ritardo vanno a correggere  fatture precedenti (poi stornate con nota di accredito) con i medesimi importi imponibili e di imposta (le nuove fatture avranno infatti aliquota al 21%).

Né tantomeno viene a generarsi un versamento d’imposta inesatto rispetto a quello dovuto dal momento che le fatture “errate” sono state imputate correttamente alle liquidazioni periodiche relative ai periodi in cui avrebbero dovuto essere imputate le fatture con intestazione corretta, mentre le nuove fatture sono “neutralizzate” dalle note di accredito emesse per il medesimo importo, ai fini della determinazione  della liquidazione periodica di quest’ultimo periodo.

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