In primo luogo, si riassume brevemente la disciplina contenuta nei commi 7 e 8 dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 prevista per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi. In particolare, per tali operazioni è prevista l’applicazione del regime di reverse charge. Tale regime è applicabile sia ai rottami nuovi, cioè derivanti da lavorazioni industriali, che a quelli vecchi, cioè provenienti dalla raccolta rifiuti, anche qualora siano sottoposti a lavorazioni che non ne modificano la natura (Circ. 12.05.2008, n. 43/E). In sintesi, il reverse charge si applica:
– alle cessioni del materiale conferito sulla piattaforma se è qualificabile come rottame;
– alle lavorazioni su rottami, cascami, avanzi di metallo ferrosi e non ferrosi se finalizzate a ottenere un prodotto qualificabile come rottame;
– alle cessioni del materiale depositato sulla piattaforma che sia qualificabile come rottame dopo le lavorazioni subite;
– alle operazioni accessorie, quali il trasporto effettuato dal cedente o da terzi per suo conto e a sue spese.
Le cessioni di rottami che rientrano in questo particolare regime scontano, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, l’aliquota ordinaria del 20% con il meccanismo del reverse charge.
Il regime del reverse charge non trova applicazione, invece, nel caso di operazioni afferenti la gestione dei rifiuti, per le quali si applica l’aliquota del 10% ed i relativi adempimenti rientrano nel regime normale (emissione di fattura con esposizione di imposta). In particolare, sono soggette ad Iva con aliquota del 10% le prestazioni rientranti nella gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e speciali (Tab. A, parte III, n. 127-sexiesdecies).
Si fa presente, inoltre, che dalla Circ. 12.05.2008, n. 43/E emerge la possibilità di applicazione della disciplina prevista dall’art. 74 (reverse charge) nel caso di cessione di beni che siano al tempo stesso classificabili come rifiuti e rottami. Qualora, invece, il bene costituisca un rifiuto ma non sia classificabile tra i rottami, la cessione deve essere documentata secondo le regole ordinarie, ovverosia con emissione di fattura da parte del cedente, in cui deve essere indicata l’Iva dovuta.
Pertanto, nel caso i rifiuti ceduti siano classificabili anche come rottami, le fatture emesse con il meccanismo del reverse charge risultano corrette. Qualora, invece, si trattasse di mera cessione di rifiuti e fosse necessaria l’emissione di una nota di variazione si fa presente che vi sono differenti orientamenti: secondo alcune pronunce di prassi, risiedendo la causa di tale nota di variazione in una irregolarità della fatturazione originaria, si rendono applicabili, sia a carico del cedente sia a carico del cessionario le sanzioni di legge previste dall’art. 6 del D.Lgs. 471/97 (in tal caso è applicabile la disciplina sul cd. ravvedimento operoso); secondo un altro indirizzo, invece, le sanzioni non sono applicabili nel caso in cui la nota di variazione venga emessa prima della constatazione della violazione da parte degli organi competenti.