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Emissione fatture in ipotesi di incasso buoni pasto

In particolare, l’accettazione in pagamento dei ticket può comportare alcuni oneri derivanti dall’applicazione dell’I.V.A.: le considerazioni che verranno qui di seguito esposte riguardano solo ed esclusivamente le prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande rese a fronte della presentazione di buoni pasto da parte dei clienti.

Infatti, nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, a fronte di prestazioni “pagate” mediante consegna dei buoni pasto, l’esercente deve emettere lo scontrino (e su richiesta la fattura) come per qualsiasi altra cessione e/o prestazione. Sullo scontrino dovrà comparire la dicitura “corrispettivo non pagato”. Il documento fiscale deve essere emesso immediatamente, anche se il corrispettivo non è di fatto incassato.

Tuttavia, trattandosi di prestazione di servizi, il momento impositivo I.V.A. si perfeziona solo con il pagamento (o con l’emissione della fattura, se anteriore). Pertanto, l’I.V.A. sui corrispettivi oggetto di buoni pasto non deve essere versata nella liquidazione del mese in cui si è verificata la somministrazione, ma può essere rinviata al mese di incasso dei ticket (o dell’emissione della fattura, se anteriore), senza alcuno svantaggio finanziario. I corrispettivi “non pagati” devono essere opportunamente evidenziati nel relativo registro I.V.A.

Alla scadenza concordata, l’esercente dovrà emettere fattura nei confronti della società di emissione, con imponibile pari al valore facciale dei buoni ritirati, al netto dello “sconto” e dell’I.V.A. da scorporare. Naturalmente, la fattura deve essere annotata nel registro vendite e l’I.V.A. deve essere versata, in sostanza, con la liquidazione del mese di pagamento.

Di conseguenza, alla luce di quanto illustrato, qualora il sistema utilizzato per l’incasso dei buoni pasto si svolga secondo questi step, l’iter può considerarsi corretto.

Ci permettiamo, però, la formulazione di due appunti:

a)        È necessario porre particolare attenzione al fatto che il differimento alla pretesa dell’imposta (I.V.A. a debito) è possibile solo per il controvalore “coperto” dal buono pasto: qualora vi fosse un’eccedenza saldata dal cliente con pagamento al momento della fruizione del servizio, questa quota concorrerà alla determinazione della liquidazione I.V.A. del periodo in cui la prestazione stessa è stata erogata.

b)        Indipendentemente dalle tempistiche d’incasso (legate ad una problematica I.V.A.), da un punto di vista contabile e reddituale i ricavi per somministrazione di alimenti e bevande riconducibili alla presentazione dei buoni pasto vanno comunque imputati nell’esercizio di competenza a nulla rilevando le tempistiche di fatturazione e relativo incasso.

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