Quesiti e approfondimenti

Disciplina I.V.A. servizi stand fieristici in Paese UE/Disciplina I.V.A. acquisto carburante in Paese UE

1. TRATTAMENTO I.V.A. SERVIZI CONESSI A STAND FIERISTICO IN PASE UE (GERMANIA)

In tema di I.V.A. comunitaria una delle problematiche più diffuse, e solo recentemente risolta mediante intervento della giurisprudenza comunitaria, è quella relativa al corretto trattamento dei servizi di messa a disposizione di spazi espositivi a clienti che presentano la propria offerta presso fiere ed esposizioni, nonché all’allestimento di stand all’interno di tali spazi.

Era dubbio se tutte queste prestazioni, non essendo legate all’accesso ma alla fase dell’organizzazione o realizzazione della manifestazione, seguissero la nuova regola di tassazione del paese del committente (art.7-ter del D.P.R. n.633/1972), ovvero fossero prestazioni legate all’immobile situato ove si realizza la manifestazione e tassate di conseguenza nel Paese dove è ubicato l’immobile in cui avviene la stessa manifestazione (art.7-quater, lett. a), del D.P.R. n.633/1972). Non tutti i Paesi appartenenti alla UE avevano uniformità di veduta e le regole erano diverse da Paese a Paese, mentre richiedevano (e richiedono) una norma comune.

In Italia, l’Agenzia delle Entrate con circolare n.37/E del 29.07.2011 ha fornito alcune indicazioni in ordine alla nozione di “fiere ed esposizioni”, precisando che rientrano tra le stesse le prestazioni di servizi connesse in modo diretto all’allestimento degli stand fieristici (compresa, ad esempio, la predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito dello stand espositivo), committenti dei quali siano le società che partecipano alla fiera.

Secondo la citata circolare, la messa a disposizione dello stand ed i relativi lavori di adattamento, qualora siano assicurati dall’organizzatore dell’evento (così come anche da terzi) nei confronti dell’espositore, rappresentano una prestazione globale relativa all’attività specifica espositiva e, quindi, è rilevante la regola generale di tassazione nel Paese di stabilimento del committente soggetto passivo di imposta, ai sensi dell’art.7-ter del D.P.R. n.633/1972.

L’Amministrazione finanziaria ha di fatto in qualche modo “anticipato” la giurisprudenza comunitaria. La Corte di Giustizia UE con sentenza del 27.10.2011, causa C-530/09 ha stabilito le diverse regole di territorialità da seguire in ipotesi come quella oggetto del quesito, ribadendo che qualora lo stand sia messo a disposizione solo per una determinata fiera o esposizione, segue le regole delle manifestazioni (quindi dal 2011 la tassazione avviene nel Paese del committente se soggetto passivo di imposta, ex art.7-ter del D.P.R. n.633/1972)

I giudici comunitari, inoltre, hanno dettato un altro importante principio: la messa a disposizione temporanea, dietro compenso, degli elementi costitutivi dello stand non si può mai ricollegare ad un bene immobile. Secondo la Corte, infatti, solo le prestazioni di servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con un bene immobile possono rientrare nella regola che disciplina le prestazioni relative agli immobili. A riguardo precisiamo che ad esempio la Germania assoggettava ad imposta locale tali prestazioni in occasione di fiere o manifestazioni organizzate sul proprio territorio.

Pertanto, la fattura del soggetto tedesco, anche se emessa in conformità alle regole fiscali del proprio Stato (nel caso in esame, con applicazione dell’I.V.A. locale), va integrata mediante applicazione del meccanismo del “reverse chargeex art. 17, comma 2, del D.P.R. n.633/1972: ciò al fine di evitare le pesanti sanzioni disposte dal legislatore per le violazioni dell’obbligo del “reverse charge” in Italia. L’integrazione, per ragioni di prudenza, va effettuata sull’intero ammontare indicato nella fattura, ossia imponibile e I.V.A. locale.

L’I.V.A. estera pagata dalla società potrà essere recuperata in seguito a richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 38-bis1 del D.P.R. n.633/1972.

Contabilmente, qualora la Società, a seguito di opportune valutazioni:

1)     decida di non attivare la procedura di rimborso, registrerà a costo sia l’imponibile che l’I.V.A. tedesca pagata;

2)     decida di attivare la procedura di rimborso, registrerà solo l’imponibile a costo, mentre l’I.V.A. straniera andrà registrata a credito (non l’ordinario erario c/I.V.A.), il quale si chiuderà nel momento in cui si riceverà materialmente il rimborso.

Inoltre, trattandosi di una prestazione di servizi intracomunitaria, andrà riepilogata negli elenchi INTRASTAT di periodo.

 

2. TRATTAMENTO I.V.A. ACQUISTO CARBURANTE PRESSO SOGGETTO UE (GERMANIA)

L’acquisto di carburante in un Paese dell’Unione Europea (nel caso la Germania) non costituisce, ai fini I.V.A. un’operazione intracomunitaria, difettando del requisito di territorialità previsto dagli artt.7 e 7-bis del D.P.R. n.633/1972. Si tratta piuttosto di una cessione interna nello Stato membro di effettuazione, con assoggettamento della stessa ad imposizione fiscale locale (I.V.A. al 19%) e non imponibile I.V.A. ex art.7-bis del D.P.R. n.633/1972.

Ne consegue che il soggetto passivo italiano che acquista carburante alla pompa di un altro Stato UE dovrà assolvere alla relativa imposta sul valore aggiunto in detto Stato, potendone chiedere il rimborso alla competente amministrazione finanziaria dello Stato comunitario, secondo le disposizioni vigenti in quel Paese, e attivando la procedura telematica ai sensi dell’art.38-bis1 del D.P.R. n.633/1972.

Quindi:

a)     la società, qualora lo valuti conveniente economicamente, potrà attivare la richiesta di rimborso dell’I.V.A. assolta in Germania ai sensi dell’art.38-bis1 del D.P.R. n.633/1972;

b)     l’I.V.A. assolta in Germania rappresenterà un costo per la società acquirente;

c)      l’operazione di acquisto, trattandosi di una cessione interna allo Stato tedesco, non dovrà essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT di periodo.

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