Premesso che successivamente all’emissione nei confronti di un proprio fornitore di una dichiarazione di intento, in quanto giuridicamente qualificati come “esportatore abituale”, diviene obbligatoria (per il fornitore) l’emissione delle fatture in regime di non imponibilità I.V.A. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.633/1972, veniamo ad illustrare la corretta procedura da adottare nell’ipotesi sopra prospettata.
Le opzioni a disposizione sono due:
- richiedere al fornitore di emettere una nota di credito a storno dell’intero importo della fattura errata (quindi imponibile ed I.V.A. erroneamente indicata) e successivamente farsi emettere una nuova fattura senza indicazione dell’I.V.A. e l’esatta causa di non imponibilità (richiamo all’art. 8 del D.P.R. n.633/1972). In questo caso, a livello finanziario, si dovrà ottenere la restituzione dell’I.V.A. erroneamente indicata in fattura e pagata. Consigliamo di non detrarre l’I.V.A. sull’originaria fattura di acquisto, dal momento che si tratta di una fattura sbagliata. Tale opzione è quella da noi vivamente consigliata.
- richiedere al fornitore di emettere una nota di credito a storno della sola I.V.A. erroneamente indicata in fattura, che quindi, vi dovrà essere restituita. Anche in questo caso, per le ragioni di cui sopra, consigliamo di non detrarre l’I.V.A. assolta sull’acquisto. Tale procedura, a nostro avviso, non è corretta, posto che la fattura originaria viene registrata come imponibile I.V.A., quando invece dovrebbe essere rilevata come non imponibile I.V.A. ex art. 8 del D.P.R. n.633/1972: in merito potrebbero, infatti, sorgere delle problematiche in sede di dichiarazione I.V.A. annuale. Se tale opzione verrà comunque scelta, è consigliabile informare il proprio commercialista al momento della predisposizione della documentazione per la dichiarazione I.V.A.
