Quesiti e approfondimenti

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Emissione di fattura da soggetto non residente –Adempimenti

In particolare, l’operazione in questione rientra nel novero delle prestazioni generiche di servizi di cui all’art. 7-ter D.P.R. n. 633/72 che individua la rilevanza impositiva I.V.A. nel criterio della committenza.

Di conseguenza, senza entrare nel merito della normativa fiscale svizzera, poiché la prestazione è resa da un soggetto extra U.E., all’atto del pagamento (17.02.2012) si era tenuti all’emissione di autofattura così da ottemperare agli obblighi I.V.A. vigenti in capo al soggetto committente nazionale, a nulla rilevando il fatto che il soggetto passivo straniero avesse emesso fattura. Pertanto, l’operazione è rilevante a fini I.V.A. in Italia, ma risulta complessivamente neutrale per effetto dell’inserimento dell’autofattura tanto nel registro degli acquisti quanto in quello delle vendite.

Da un punto di vista contabile, invece, la spesa sostenuta andrà registrata tra i costi per servizi, all’interno della sezione B.7. di conto economico. Ricordiamo, inoltre, che l’operazione in questione dovrà essere riepilogata nella comunicazione delle operazioni commerciali intrattenute con soggetti residenti in Paesi Black List.

Per completezza informativa, il quesito posto si presta anche ad un’analisi  del quadro normativo recentemente entrato in vigore a far data dal 17 marzo 2012: secondo il recepimento delle normative comunitarie del caso (n. 2009/69/CE e n. 2009/162/UE), sono stati ulteriormente modificati gli articoli 6, 7-ter e 17 D.P.R. n. 633/72.

Infatti, in base al disposto del nuovo comma 6, dell’art. 6 D.P.R. n. 633/72, le prestazioni di servizi rese o ricevute a partire dal 17.03.2012 tra un soggetto passivo d’imposta nazionale ed un operatore non residente (anch’egli soggetto passivo ai fini I.V.A.) si considerano effettuate al momento dell’ultimazione della prestazione (ovvero se di carattere periodico o continuativo alla data di maturazione dei corrispettivi), così abbandonando, almeno limitatamente alle prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter D.P.R. n. 633/72, il previgente criterio di pagamento del corrispettivo.

Alla luce di quanto appena illustrato, è evidente come il cambiamento introdotto abbia notevoli ripercussioni da un punto di vista operativo: infatti, a partire dal 17.03.2012, per le prestazioni di servizi generiche rese da soggetti non residenti (tanto U.E. che extra U.E) il momento impositivo corrisponde alla data di ultimazione dell’operazione o, diversamente, all’atto di pagamento se anticipato, ed in relazione all’importo saldato. Con riferimento, invece, ai servizi periodici e/o continuativi, dal 17.03.2012, il momento di effettuazione delle operazioni corrisponde: alla data di maturazione del corrispettivo, oppure al termine di ogni anno se la prestazione è resa/ricevuta per un periodo che supera l’anno senza pagamenti.

Resta fermo il fatto che la rilevanza I.V.A. deve essere sempre verificata rispetto al criterio di committenza.

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