Quesiti e approfondimenti

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DDT ed emissione fattura differita

In particolare, prima di proseguire oltre, vogliamo richiamare il fatto che in linea generale, la fattura differita, relativa a cessioni di beni per le quali è stato emesso il documento di consegna o trasporto, può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo, rispetto alla consegna dei beni stessi, così come sancito dall’articolo 21, comma 4 D.P.R. n. 633/72.

Quanto appena illustrato, però, può subire una deroga nel caso in cui la merce venga consegnata “in conto vendita” o “in conto visione” (diciture che devono essere riportate nel DDT di spedizione): in questa situazione, infatti, poiché la consegna della merce non si configura quale atto traslativo della proprietà della stessa ma come mera spedizione, la transazione potrà definirsi eseguita solo con un positivo cenno di riscontro della controparte interessata (solo in questo preciso istante scatteranno i relativi obblighi di fatturazione).

Di conseguenza:

a)  qualora la consegna della merce scortata da DDT, ma non da fattura, abbia natura traslativa (cessione effettiva), come più sopra accennato la fattura differita dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di avvenuta consegna. In caso di ritardo o dimenticanza, il cedente dovrà regolarizzare la situazione provvedendo ad emissione di fattura nel più breve tempo possibile ed assolvendo la relativa I.V.A. mediante ravvedimento, nonché pagamento di interessi e sanzioni ove dovute. Ulteriore complicanza potrebbe sorgere in questa situazione nel caso in cui il ritardo nell’emissione della fattura differita sfori il termine perentorio dei 4 mesi: in questa ipotesi, infatti, vigono da parte del Legislatore forti presunzioni di cessione di merce in frode I.V.A., tali da comportare pesanti sanzioni non solo in capo al cedente, ma anche nei confronti del cessionario qualora quest’ultimo non provveda alla risoluzione della cosa mediante adeguate segnalazioni agli Uffici Amministrativi competenti (cosiddetta “responsabilità solidale” di cui all’articolo 6, comma 1 D.Lgs. n. 471/1997, su cui non ci soffermeremo in questa sede).

b) Diversamente, qualora la merce consegnata fosse scortata da DDT con indicazione “merce in conto visione”, il perfezionamento della possibile vendita potrà avvenire entro un anno e, quindi, anche la relativa fatturazione. L’esistenza di questo lasso temporale, giustificato proprio dalla natura della transazione fa sì che non debbano ovviamente essere rispettati i termini perentori di fatturazione previsti dall’articolo 21 D.P.R. n. 633/72 più sopra illustrati.

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