La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) all’art. 1 commi 1051-1063 concede un credito di imposta per gli investimenti relativi a beni strumentali nuovi, materiali e immateriali. Tale agevolazione è rivolta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato – incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Sono invero escluse da tale beneficio le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o ogni altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria. Da ultimo, occorre ricordare che sono altresì escluse da tale agevolazione anche tutte le imprese che hanno subito sanzioni accessorie o interdittive di cui all’art. 9, comma 2, della Legge 231/2001.
L’arco temporale applicativo a cui fare riferimento per tale beneficio riguarda gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020[1] al 31 dicembre 2022, con possibilità di estendere tale vincolo temporale al 30 giugno 2023 in caso di valida prenotazione del bene, ossia nel caso in cui entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore nonché sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
I beni che danno diritto a tale credito d’imposta sono i beni strumentali nuovi, impiegati ai fini dell’esercizio dell’impresa nonché dell’arte o professione, che rispettano i requisiti della novità, della strumentalità e della destinazione a strutture site in Italia. Sono, invece, esclusi da tale agevolazione:
- I veicoli ed altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
- I beni per i quali l’aliquota di ammortamento applicabile è inferiore a 6,5%;
- I fabbricati e le costruzioni;
- I beni annoverati nell’Allegato 3 della Legge 208/2015 (i.e. condutture);
- I beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scolo e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il credito d’imposta previsto dalla Legge di bilancio 2021 è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione con riferimento ai beni “Non Industria 4.0” ovvero dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni “Industria 4.0”, tuttavia in relazione agli investimenti in beni strumentali, materiali ed immateriali, “Non Industria 4.0” posti in essere da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro durante il periodo compresa tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Nonostante ciò, il Decreto Sostegni-bis, approvato in data 20 maggio 2021, interviene modificando la normativa di utilizzo di tale credito d’imposta estendendo, anche ai soggetti con ricavi superiori o pari a 5 milioni di euro, la possibilità di compensare in un’unica soluzione il credito d’imposta derivante da investimenti in beni materiali ordinari (non industria 4.0) posti in essere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021.
Quindi non è possibile, invece, optare per la compensazione del credito in un’unica quota annuale con riferimenti ai seguenti investimenti:
- Beni strumentali materiali e immateriali ordinari effettuati successivamente al 1° gennaio 2022;
- Beni immateriali ordinari posti in essere da soggetti i cui ricavi o compensi sono superiori a 5 milioni di euro;
- Beni materiali ed immateriali “Industria 4.0”, indipendentemente dal periodo temporale di riferimento e dal volume di ricavi del soggetto beneficiario.
Nonostante le novità introdotte dal Decreto Sostegni-bis, l’unica modalità di utilizzo di tale credito rimane la compensazione, a discapito della cessione a terzi del credito, tuttora inammissibile.
Il costo su cui calcolare il credito d’imposta è comprensivo, in virtù di quanto disposto dall’art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir, degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Con riferimento agli investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, il costo al quale fare riferimento è quello sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Tale credito è esente ai fini delle imposte sui redditi nonché ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Inoltre, viene concessa la possibilità di cumulare tale beneficio fiscale con altre agevolazioni (i.e. contributo beni strumentali Nuova Sabatini) rivolte ai medesimi costi, sempre che tale cumulo non superi l’ammontare del costo sostenuto.
Ai fini di tale credito è obbligatoria la conservazione dell’opportuna documentazione necessaria a certificare il reale sostenimento dei costi nonché la corretta determinazione degli stessi, pena la revoca del credito stesso. Inoltre, viene richiesto che le fatture ed i documenti relativi all’acquisizione dei beni in questione contengano specifico riferimento alla disposizione di legge inerente al credito d’imposta di cui si intende beneficiare. Infine, in merito ai beni “Industria 4.0”, le imprese sono tenute alla redazione di una perizia giurata che ne attesti l’entità, ad eccezione del caso in cui il costo unitario di acquisizione dei beni non sia superiore a 300.000 euro, in tal caso l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
In merito al trattamento contabile e alla relativa iscrizione in bilancio di tale credito d’imposta, esso va rilevato nell’attivo dello stato patrimoniale (voce CII5-bis) quale credito tributario nell’anno di entrata in funzione o di interconnessione. In contropartita possono essere utilizzati due metodi distinti: il metodo diretto in cui il credito d’imposta viene portato a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferisce, oppure il metodo indiretto mediante il quale viene imputato nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e, quindi, rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi.
Infine, nel caso in cui i beni agevolati siano, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione del bene o dell’avvenuta interconnessione, ceduti a titolo oneroso ovvero destinati a strutture produttive situate all’estero, il credito d’imposta viene ridotto rimuovendone il costo dall’originaria base di calcolo. Il credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere restituito dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui è intervenuta l’estromissione, senza applicazione di sanzioni o interessi.
Di seguito viene proposta una tabella riassuntiva contenente le diverse agevolazioni, diversificate sia per categoria di investimenti sia per riferimento temporale.
[1] Con riferimento agli investimenti posti in essere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 (o, in presenza di determinate condizioni, fino al 30 giugno 2021) è possibile beneficiare sia della precedente (Legge di bilancio 2020) che della nuova disciplina, potendo optare per la soluzione più conveniente.