Quesiti e approfondimenti

Correzione modello di pagamento F24 per errore formale

Per correggere errori di compilazione del modello di versamento F24, che non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo, e che, quindi, si configurano come violazioni formali non soggette a sanzione, i contribuenti possono presentare un’istanza di rettifica del modello all’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate, contenente gli elementi necessari per consentire la correzione dell’errore.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/E/2002, ha precisato che le correzioni, che gli Uffici possono apportare a seguito delle istanze dei contribuenti, si riferiscono ad errori che non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo, come ad esempio: correzione del periodo di riferimento, codici tributo, oppure ancora ripartizione tra più tributi dell’importo a credito o a debito.

 Inoltre, poiché lo Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000) all’articolo 10, denominato “Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del Contribuente” stabilisce che le sanzioni non sono irrogate in caso di violazioni formali che non comportino alcun debito d’imposta, gli errori, sanabili con la procedura più sopra descritta, si configurano come violazioni di carattere meramente formale. Pertanto, gli Uffici devono accogliere le istanze senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.

Il fac simile dell’istanza, da compilare correttamente in ogni sua parte, per poter procedere alla correzione formale del modello F24 di pagamento è reperibile presso il sito dell’Agenzia delle Entrate.

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