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CORRESPONSABILITÀ DEI DEBITI TRIBUTARI NEL CONTRATTO DI AFFITTO D’AZIENDA

D: Una società con socio unico (persona fisica) gestisce in affitto d’azienda una palestra.

Successivamente, il contratto d’affitto d’azienda viene sciolto e le quote della suddetta società vengono cedute da persona fisica ad altra persona fisica. In seguito alla cessione delle quote, viene venduta alla società, con patto di riservato dominio, la palestra prima gestita in affitto.

L’Agenzia delle Entrate effettua un accertamento sulla società ceduta relativo alla gestione della palestra, con riferimento alle annualità in cui era in vigenza il contratto d’affitto d’azienda. Ad oggi, non onorando il pagamento del prezzo di cessione, l’originario proprietario dell’azienda ne ritornerà in possesso. Quest’ultimo potrà essere ritenuto corresponsabile delle eventuali maggiori somme accertate dall’Agenzia delle Entrate?

R: Si chiede se esiste un possibile profilo di corresponsabilità dell’affittante, per maggiori somme accertate dall’Agenzia delle Entrate in capo alla società gestrice (affittuario), durante la vigenza del contratto d’affitto d’azienda (oggetto di locazione: la palestra).

Occorre innanzitutto richiamare quanto afferma l’art. 2560 del Codice civile in materia di “Debiti relativi all’azienda ceduta”:

L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.

La norma citata riconosce una corresponsabilità generale dei debiti tra alienante ed acquirente. Tuttavia, la disposizione fa riferimento al caso del “trasferimento”, concetto che secondo molti non includerebbe l’affitto d’azienda. Una parte della dottrina ha infatti sostenuto l’inapplicabilità della suddetta norma al caso di affitto, anche in forza del mancato richiamo a tale fattispecie. Pertanto, secondo tale interpretazione, dei debiti anteriori al contratto di affitto d’azienda risponde soltanto il concedente. Diversamente, dei debiti contratti in costanza di contratto risponde solo l’affittuario.

A tal proposito si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 14 D.Lgs. n. 472/1997, così come modificato dell’art. 16 del D.Lgs n. 158/2015, in materia di responsabilità solidale tributaria tra cedente e cessionario. Il legislatore, a seguito dell’introduzione del comma 5-ter della citata disposizione, ha voluto ampliare l’ambito applicativo della norma prevedendo che le disposizioni previste dalla stessa “[…] si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento d’azienda ivi compreso il conferimento.” Tale nuova previsione legislativa, da una parte stabilisce che il conferimento rientra nella nozione di trasferimento di azienda, dall’altra ripropone l’annosa questione di cosa si voglia intendere per “cessione d’azienda” e per “trasferimento d’azienda”.

Si ricorda che la ratio della norma, riferita a i debiti tributari, è quella di evitare, attraverso il trasferimento dell’azienda (o di un ramo d’azienda), che l’originaria garanzia patrimoniale del debitore verso il Fisco possa essere dispersa in pregiudizio dell’interesse pubblico alla riscossione delle entrate tributarie.  Detta responsabilità riguarda il pagamento delle imposte e delle sanzioni, per le violazioni commesse nell’anno in cui avviene la cessione e nei due precedenti.

Ciò detto, anche con riferimento a tale disposizione, si rilevano contrasti interpretativi in merito alla riconducibilità o meno del contratto di affitto d’azienda alle ipotesi di “trasferimento di azienda”. Alcune interpretazioni, più letterali, riconoscono in detto trasferimento l’effettivo passaggio della proprietà e dunque della titolarità giuridica del bene, mentre altre vi riconoscono un concetto più ampio, comprendente anche la fattispecie di affitto d’azienda.

Si richiama, sul punto, il documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 15.05.2016 secondo cui “il trasferimento di azienda si verifica nel caso in cui vi sia un cambiamento nella titolarità d’esercizio della stessa e che la cessione sia un’obbligazione particolare che è possibile ravvisare nei più diversi negozi, indipendentemente dalla traslazione della proprietà”. Sulla base di tale interpretazione, si potrebbe affermare che il concetto di trasferimento previsto dall’art. 14 non si riferisca necessariamente al cambiamento della titolarità giuridica (ovvero del passaggio di proprietà) bensì, come affermato pocanzi, anche al cambiamento della titolarità d’esercizio, fatto che comprende senz’altro l’ipotesi di affitto.

Si evidenzia che in tali ipotesi si assisterà a un doppio trasferimento: il primo al momento della stipula del contratto e il secondo al momento del suo scioglimento.

In questa direzione interpretativa, anche l’affitto e l’usufrutto rientrerebbero a pieno titolo nella definizione di trasferimento di azienda, nozione che assumerebbe un connotato di generalità più ampio rispetto alla sola cessione.

Volendo sostenere quest’ultima tesi, si dovrebbe ritenere che il concedente e l’affittuario dovranno rispondere in solido dei debiti relativi all’azienda oggetto di affitto. Ciò troverebbe peraltro coerenza con quanto previsto nel giuslavoristico articolo 2112 del Codice civile, in materia di corresponsabilità dei debiti relativi ai contratti di lavoro subordinato.

Teresa Donofrio

Simona Meneguzzo

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