Quesiti e approfondimenti

Contributo per stampi cessione intracomunitaria

Nella risposta a tale quesito è importante precisare che lo stampo rimarrà di proprietà del cedente e che mai tale diritto verrà ceduto al cliente e che al termine della lavorazione e della fornitura di detti prodotti: lo stampo rimarrà presso la sede in Italia e non verrà consegnato al cliente, tuttavia, non avendo lo stesso un’utilità futura per l’azienda, verrà distrutto e smaltito come materiale ferroso in base alle procedure obbligatorie di legge.

La costruzione di stampi per conto di un committente comunitario è stata già esaminata dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 13 del 1994, al paragrafo B.2.3 e ribadita con la circolare n. 43 del 2010, ove è stato precisato che “la realizzazione (costruzione diretta o acquisto da terzi secondo la normativa interna) per conto di un committente comunitario di stampi da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell’altro Stato membro, è da inquadrare nell’ambito di cessioni intracomunitarie di beni qualora:

‐ tra il committente e l’operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;

‐ lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell’ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile;

L’operatore nazionale, pertanto, in presenza di dette condizioni, è legittimato ad emettere fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a).

Trattandosi di operazione non imponibile, la società nazionale dovrà presentare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT. Si distinguono due ipotesi (vedasi C.M. 73/E 1994 par 10.4):

a) Il corrispettivo dello stampo è autonomamente addebitato in fattura.

Qualora lo stampo sia autonomamente addebitato in fattura, la società nazionale deve compilare l’elenco Intrastat ai soli effetti fiscali, con riferimento al periodo di registrazione della fattura relativa al contributo, anche se lo stampo non è ancora stato spedito, mentre agli effetti statistici il valore del contributo deve essere proporzionalmente aggiunto a quello delle singole forniture di beni.

Questa ipotesi presuppone che lo stampo a fine lavorazione venga inviato nell’altro Paese comunitario oppure qualora per accordi contrattuali o in conseguenza dell’ordinario processo di produzione lo stampo venga distrutto o sia divenuto inservibile alla produzione.

Dal punto di vista operativo il cedente dovrà:

1)      emettere fattura relativamente al costo dello stampo non imponibile IVA art.41 (nei termini massimi del 15° giorno del mese successivo al pagamento);

2)    presentare il modello Intra-1 bis ai soli fini fiscali relativamente alla fattura dello stampo registrata, anche se in acconto e indicare nella colonna «nomenclatura combinata» il codice relativo allo stampo;

3)     al momento della prima fornitura di beni emettere fattura non imponibile IVA;

 presentare il modello Intra-1 bis ai fini fiscali e statistici della fattura registrata, indicando precisamente:

– nella colonna ammontare dell’operazione l’importo della fattura relativa ai beni;

– nella colonna del valore statistico la somma del valore dei prodotti e della quota parte del costo dello stampo spalmato nelle diverse forniture di beni;

-nella colonna della nomenclatura combinata il codice dei beni prodotti con l’uso dello stampo.

Infine il corrispettivo dello stampo, se indicato autonomamente in fattura, espletate le formalità di registrazione, concorre alla determinazione dello status di esportatore abituale per il totale fatturato, mentre assume rilevanza, ai fini della costituzione del plafond, in proporzione al valore attribuito alle singole forniture di beni prodotti con l’utilizzo dello stampo stesso.

 

b) Il corrispettivo dello stampo non viene distintamente indicato in fattura, ma figura insieme alla fattura dei beni.

In questo caso il corrispettivo relativo allo stampo non dovrà essere inserito negli elenchi INTRA di periodo in quanto è “assorbito” nel valore dei beni prodotti con il suo utilizzo, che troveranno comunque esposizione.

 

Qualora l’operazione sia carente di uno dei requisiti sopraelencati e dunque lo stampo rimanga di proprietà dell’impresa cedente senza che intervenga o sia possibile dare prova dell’effettiva distruzione (si consiglia a riguardo l’inclusione di una clausola contrattuale oppure un accordo successivo tra le parti per la pattuizione della distruzione e la conservazione dei documenti relativi alla distruzione ai fini probatori) è da considerarsi una prestazione di servizi generica ex art. 7-ter D.P.R. 633/72 non soggetta ad IVA, come chiarito nella Circolare 43/E del 6 agosto 2010 punto 9. (vedasi la recente Sentenza di Cassazione del 24 gennaio 2013 n. 1664).

Pertanto, in base a quanto previsto dalla Circolare 43/E l’impresa italiana deve distinguere tra due aspetti:

• Cessione dei prodotti: deve essere espletata la procedura cessione intracomunitaria di beni;

• Addebito compartecipazione stampi / attrezzature: l’addebito deve essere considerato quale corrispettivo di una prestazione di servizi generica, non soggetta a Iva ai sensi dell’articolo 7‐ter, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972.

L’emissione della fattura è obbligatoria entro il 15° giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione che per le prestazioni di servizi corrisponde all’ultimazione della prestazione o all’atto del pagamento, con indicazione ai sensi dell’art. 21 co. 6-bis lett. a) dell’annotazione ”reverse charge – inversione contabile” in quanto la prestazione di servizi è imponibile nello Stato del committente.

Per quanto riguarda la compilazione degli elenchi INTRA, essendo il corrispettivo per la realizzazione dello stampo fatturato distintamente, si compilerà il modello INTRA 2-quater per le prestazioni di servizi rese ad operatori intracomunitari.

 

Trattamento contabile

Secondo la Risoluzione Ministeriale del 21.4.1979, n. 559 nel caso in cui un’impresa  “che, per l’allestimento delle attrezzature occorrenti alla produzione dei particolari richiesti, (…) va incontro a notevoli spese per l’acquisto di specifici impianti (in specie stampi) che sono utilizzabili esclusivamente per l’esecuzione di commesse del cliente”, sicché “il cliente, in base ad una clausola contrattuale, corrisponde una somma che costituisce una quota del costo di costruzione dello stampo e la cui commisurazione si basa a volte su un criterio di compartecipazione “una tantum” ovvero sulla base di “un tanto al pezzo””, è stato chiarito che in merito a “tali erogazioni, indipendentemente dalla denominazione che esse assumono e dai diversi criteri di commisurazione quali risultano dal contratto da cui originano, non può porsi in dubbio la loro specifica natura di anticipo di parte del prezzo, con la conseguenza che esse integrano, ai fini fiscali, il preciso concetto di ricavo, per la percipiente, e di costo, per l’erogante”.

 

Tradotto in termini pratici appare coerente con l’indicazione ministeriale che il contributo ricevuto per la realizzazione dello stampo verrà considerata una componente di ricavo da ripartirsi in funzione della durata della fornitura.

 

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