Quesiti e approfondimenti

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Comunicazione dichiarazione d’intento

In merito al primo quesito posto, si rileva che con l’emissione di una seconda fattura a dicembre, rientrante nel periodo di validità indicato nella dichiarazione d’intento, non è necessario che quest’ultima venga nuovamente comunicata all’Agenzia delle Entrate.

 

Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito, si ricorda, innanzitutto, che inizialmente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute, doveva essere effettuata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione d’intento era stata ricevuta.

Successivamente l’art. 2, co. 4, del c.d. “Decreto Semplificazioni” (DL 16/2012) ha modificato la normativa riguardante il termine di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute (articolo 1, co. 1, lettera c), del D.L. n.746/1983), specificando che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento ricevuta, non deve più essere presentata entro il giorno 16 del mese successivo a quello della ricezione della dichiarazione, bensì “entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta”.

Per questo motivo, non essendo stata emessa alcuna fattura per il cliente relativa a quella dichiarazione d’intento, non sussiste alcun obbligo di comunicazione.

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