Quesiti e approfondimenti

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Comunicazione Black List – Cadenza temporale presentazione elenchi

In particolare, l’art. 2 del D.M. 30 marzo 2010 distingue la periodicità dell’obbligo di comunicazione in base all’ammontare delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A.:

a) la comunicazione è relativa ad un trimestre (e quindi ciascuno dei quattro trimestri che compongono l’anno solare), per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (che sono distintamente: cessioni di beni, prestazioni di servizi resi, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare trimestrale non superiore a 50.000 euro;

b) il periodo di riferimento è mensile, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).

La  disposizione  in  commento  disciplina  le  cause  di decadenza dalla periodicità trimestrale prevedendo che,  se  nel  corso  del trimestre viene superata la soglia  di  euro  50.000,  a  partire  dal  mese successivo a quello in cui tale soglia  è  superata  la  comunicazione  deve essere presentata con periodicità mensile. In tal caso le comunicazioni devono essere presentate,  appositamente  contrassegnate,  per  i  periodi   mensili   già trascorsi.

Coerentemente con quanto chiarito nella circolare n. 14/E del  18  marzo 2010, par. 2, in materia di presentazione degli elenchi riepilogativi  delle operazioni  intracomunitarie,  il  superamento  della  soglia  deve   essere accertato distintamente con riguardo alle singole  categorie  di  operazioni realizzate nei confronti di operatori economici  stabiliti  in  Paesi  black list o ricevute dai medesimi soggetti, indicate nell’articolo 1 del D.M.  30 marzo 2010, vale a dire:

–          cessioni di beni (comprese le esportazioni);

–          prestazioni di servizi rese (anche a soggetti extracomunitari);

–          acquisti di beni (comprese le importazioni);

–          prestazioni   di   servizi   ricevute   (anche   da    soggetti extracomunitari).

Il superamento della soglia per  una  singola  categoria  di  operazioni determina  l’obbligo  di  presentazione  mensile  per  l’intero  elenco di operazioni. In altri termini, le singole  categorie  di  operazioni  non  si sommano  tra  loro  ma  sono  considerate  singolarmente   ai   fini   della determinazione del raggiungimento della soglia. Il superamento della  stessa per una singola  categoria  di  operazioni  determina  l’applicazione  della periodicità mensile anche se per le altre  categorie  di  operazioni  non  è stato superato l’ammontare previsto. Ai fini del conteggio del limite di  euro  50.000,  si  ritiene  che  le operazioni imponibili vadano assunte al netto della relativa imposta.

E’ inoltre previsto che i soggetti che sono considerati “trimestrali” possano scegliere di presentare la comunicazione con periodicità mensile per l’intero anno solare.

Pertanto, la soglia di Euro 50.000 da prendere a riferimento se, da un lato è la medesima in vigore per la presentazione degli elenchi INTRASTAT, dall’altro ai fini delle comunicazioni Black List non implica la concomitanza dei due adempimenti. Si può assistere, quindi, all’invio mensile degli elenchi INTRASTAT, e alla presentazione trimestrale delle comunicazioni Black List e viceversa.

 

Infine, se per gli elenchi INTRASTAT è possibile applicare cadenze differenti (mensili e/o trimestrali) rispetto alle tipologie di operazione (acquisto/cessione di beni, piuttosto che prestazione/ricevimento di servizi), ai fini Black List la cadenza è singola e quindi vincolante per tutte le categorie di operazioni

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