Quesiti e approfondimenti

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Competenza inserimento operazione elenchi INTRASTAT e Black list

Competenza temporale ai fini Intrastat

In linea generale dalla data in cui l’operazione intracomunitaria si considera effettuata decorrono i termini per gli adempimenti successivi, in particolare, gli obblighi previsti per la rilevazione della fattura di acquisto ai sensi degli articoli 46 e seguenti del D.L. n. 331/1993, nonché per la liquidazione dell’I.V.A. Detto momento di effettuazione dell’acquisto intracomunitario emerge in linea generale quando il compratore, soggetto passivo a fini I.V.A. in Italia, acquisisce la disponibilità del bene nel territorio nazionale (art. 39, D.L. n. 331/1993).

Tuttavia, al riguardo occorre in effetti distinguere tre diverse modalità di consegna:

– trasporto con mezzi del cedente;

– trasporto con mezzi dell’acquirente;

– trasporto con mezzi di un vettore terzo.

Se il cedente comunitario consegna con mezzi propri i beni ceduti all’acquirente italiano, il momento di effettuazione dell’operazione si realizza quando il bene viene consegnato all’acquirente nel territorio italiano. Viceversa, se il compratore italiano si reca con propri mezzi in un altro Stato della Comunità per ritirare i beni oggetto della cessione, il momento di effettuazione dell’operazione si realizza quando il bene arriva nel luogo di destinazione.

In alternativa, se il trasporto dei beni viene eseguito da un trasportatore terzo, il momento impositivo si realizza alla consegna del bene nel territorio italiano.

Rispetto alla problematica proposta, si fa inoltre presente che ai sensi dell’art. 50, comma 7, D.L. n. 331/1993 “le operazioni comunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi … con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle operazioni stesse”.

Di conseguenza, alla luce di quanto detto è evidente come l’individuazione della competenza temporale cui far riferimento per l’inserimento di un’operazione negli elenchi INTRASTAT dipenda anche dal momento in cui è avvenuta l’effettiva movimentazione della merce e la conseguente immissione nel territorio nazionale. Nel caso specifico, quindi, è plausibile ritenere che la merce acquisita abbia varcato il confine italiano in aprile, e quindi debba essere inclusa negli elenchi INTRASTAT di questo mese, benché le fatture riportino la data di fine marzo. Si consiglia, per coerenza con quanto detto, di provvedere alla registrazione di queste fatture nei primi giorni del mese di aprile.

 

Momento rilevante ai fini Black – list

Uno degli aspetti più complessi dell’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti aventi residenza in Paesi Black List è la determinazione del periodo (mese o trimestre) in cui comprendere le operazioni da monitorare.

Nella circolare n. 53/E/2010, l’Agenzia delle Entrate sostiene che devono essere indicate “le  operazioni registrate o soggette a registrazione, ai  sensi  delle disposizioni  in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento” (art. 4, comma 2, del D.M. attuativo). Ad avviso dell’Agenzia  delle  Entrate,  quindi,  al  fine  di  inserire correttamente le fatture attive e quelle passive nella comunicazione Black List del  mese o del trimestre di riferimento, deve essere utilizzato,  quale  criterio  generale,  quello della data di registrazione della fattura. Tuttavia, sempre  ad  avviso dell’Agenzia  delle  Entrate,  nel   momento   in   cui   la   registrazione dell’operazione nelle scritture contabili sia precedente, o  alternativa,  a quella nei registri I.V.A., l’operazione stessa deve essere inclusa nel mese  o trimestre in cui essa viene annotata in contabilità generale. Non vale, dunque, il momento di effettuazione dell’operazione.

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