Pubblicato su Plus Plus Fisco, Il Sole 24Ore
D: Uno sportivo non professionista percepisce compensi per lo sfruttamento dei diritti di immagine. A quale trattamento vanno assoggettati tali redditi sia ai fini fiscali che previdenziali?
R: Se lo sportivo, come si ipotizza nel caso in oggetto, non è titolare di partita IVA in quanto non svolge l’attività in forma professionistica, si ritiene che i compensi ricevuti a fronte dello sfruttamento della propria immagine rientrino nella tipologia dei redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1, lett. l), DPR 917/1986. I proventi percepiti dallo sportivo, pertanto, saranno qualificati come redditi diversi derivanti dall’assunzione di “obblighi di permettere”. Ai sensi dell’art. 71, co. 2, DPR 917/1986, la base imponibile è costituita dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Per quanto concerne il trattamento previdenziale, si evidenzia che lo sportivo di cui al quesito, dal momento che rientra tra i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, è obbligato all’iscrizione nella Gestione separata INPS ed al versamento della connessa contribuzione, nel caso in cui il reddito annuo derivante dall’attività di lavoro autonomo occasionale svolta superi il limite di 5.000 euro lordi, a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti.
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