Sul punto, la normativa I.V.A. è tranciante e netta in quanto, ai sensi dell’art. 11 D.P.R. n. 633/72 “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono state effettuate”.
E’ evidente, quindi, che a differenza di quanto dettato dal Codice Civile, dal punto di vista fiscale l’operazione di permuta non è vista come un contratto unitario, bensì come un insieme di operazioni distinte, separate ed autonome che devono essere singolarmente assoggettate a fatturazione.
Sostanzialmente, a fini I.V.A., non è possibile effettuare una compensazione tra i due scambi (servizio/beni): la cosa potrà invece aversi solo a livello finanziario e/o contabile.
Proseguendo più oltre, dobbiamo ora individuare, a fini I.V.A., il valore da dare ai beni che costituiscono il mezzo di pagamento del servizio reso (smaltimento/trasporto rifiuti). La risposta va ricercata nell’art. 13, co. 2 lett. d) D.P.R. n. 633/72 secondo cui i corrispettivi sono costituiti, per le operazioni permutative, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse: nel caso di specie, i citati valori devono essere riscontrati nelle pattuizioni contrattuali.
Infine, per completezza sull’argomento trattato, è necessario individuare il momento di emissione delle fatture che le parti devono scambiarsi. Poiché il bene costituisce sostanzialmente il mezzo di pagamento del servizio si avrà:
a) Emissione di fattura soggetta ad I.V.A. da parte dell’azienda che fruisce del servizio al momento della spedizione o consegna dei beni (rifiuto) a norma dell’art. 6 D.P.R. n. 633/72;
b) Emissione, a sua volta, da parte dell’azienda che eroga il servizio di fattura non oltre il momento di spedizione o consegna di beni da parte dell’impresa. Non a caso il comma 3 dell’art. 6 D.P.R. n. 633/72 fa coincidere il momento di effettuazione delle operazioni, nel caso delle prestazioni di servizi, con l’atto del pagamento che, si ripete, nel caso di specie coincide proprio con la consegna dei beni.
Pertanto, riepilogando quanto illustrato fin’ora, le prestazioni, benché compensabili tra loro stante gli accordi contrattuali intervenuti, dovranno comunque essere autonomamente fatturate da entrambe le parti coinvolte. Inoltre, le prestazioni di servizio, qualora dovessero assumere il carattere di gratuità saranno sempre soggette ad I.V.A., e quindi a fatturazione, se di importo superiore ad Euro 25,82 (stesso limite per la cessione gratuita di beni).