Quesiti e approfondimenti

COMPENSAZIONE DEBITO PER ACCISE E CREDITI D’IMPOSTA

D: Una società di produzione di bevande alcoliche distillate chiede se è possibile compensare il debito per accise con i crediti d’imposta Mezzogiorno, 4.0 o altri crediti, come ad esempio il credito IVA.

R: La risposta al quesito è affermativa. È consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ACCISE, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte, fermo restando che è esclusa la possibilità di effettuare compensazioni tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi se il debito d’imposta da assolvere è relativo ad un soggetto diverso da colui che esegue il pagamento. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 4 del 18 maggio 2020 in cui ha reso chiarimenti in tema di versamento mediante compensazione delle accise dovute dal depositario per merci movimentate in conto proprio.

L’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che – a decorrere dal 1° marzo 2001 – i pagamenti delle imposte sulle produzioni e sui consumi di cui al T.U. accise possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale, anche mediante il versamento unitario, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. È quindi consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato “F24 ACCISE”, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte. Non è, invece, consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.

Sottolineiamo che la compensazione è consentita quando i debiti ed i crediti sono riferibili allo stesso soggetto passivo, come ad esempio il depositario, non potendosi utilizzare in compensazione crediti d’imposta maturati da altri soggetti.

Teresa Donofrio

Daria Camporese

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