Quesiti e approfondimenti

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Codice fiscale agente spagnolo (N.I.F.)

In particolare, gli estremi identificativi forniti dal soggetto spagnolo sottolineano come lo stesso sia un persona fisica esercente una professione di lavoro autonomo o imprenditoriale a carattere individuale. Non a caso, infatti, l’estensione della seriazione numerica è costituita dalla lettera “J”, carattere di controllo che nel sistema fiscale spagnolo identifica “sociedades civiles, con o sin personalidad jurìdica” (società civili/ditte individuali con o senza personalità giuridica).

 

Proprio dall’analisi di questi estremi identificativi, e dal confronto degli stessi con l’elenco VIES (tanto italiano, quanto spagnolo), è possibile capire che il soggetto spagnolo pur esercitando attività imprenditoriale o di lavoro autonomo all’interno del proprio Stato di residenza non è abilitato all’effettuazione di operazioni intracomunitarie. Pertanto, in attesa di un riconoscimento ufficiale (inserimento della partita IVA spagnola negli elenchi VIES) da parte delle autorità spagnole competenti, il soggetto interessato dovrà essere trattato al pari di un privato, e quindi le cessioni dei vostri prodotti dovranno essere soggette all’applicazione dell’I.V.A. italiana, non potendo essere richiamate le disposizioni di cui all’articolo 41 D.L. n. 331/1993.

 

Al riguardo, il cedente deve chiedere, a scopo cautelativo, conferma della validità del numero di identificazione comunicato dall’acquirente UE nonché dei dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale e, in mancanza, del nome e cognome, all’Ufficio delle Entrate competente, che rilascia un’attestazione oppure mediante interrogazione agli sportelli self-service, o al numero telefonico automatizzato 164.74 o sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. Infatti, se il numero di identificazione risulta poi invalido (perché cessato, o inesistente, ecc.), il cedente che non dimostri di aver chiesto conferma del numero stesso, è soggetto alle sanzioni per l’omessa indicazione dell’imposta in fattura e per il conseguente mancato versamento, nonché per indicazioni incomplete e inesatte (Ris. Min. 12 febbraio 1997 n. 25/E, Circ. Min. 15 aprile 1999 n. 85/E).

Per completezza sull’argomento, precisiamo che quando l’agente spagnolo verrà inserito negli elenchi VIES, e quando lo stesso otterrà modifica del proprio N.I.F. con inserimento della codifica “ES” in posizione anteriore rispetto al proprio numero fiscale,  solo allora potrà essere considerato un operatore economico comunitario a tutti gli effetti e, quindi, le transazioni commerciali trattate come vendite e/o acquisti intracomunitari.

 

Infine, qualora l’acquirente comunitario non sia ancora in possesso del numero identificativo, ma fornisca idonea prova di essere soggetto passivo IVA e di averne richiesto al competente ufficio fiscale l’attribuzione, è consentito al cedente o prestatore nazionale l’emissione di fattura senza addebito di imposta, con obbligo di integrazione della fattura all’atto della comunicazione da parte del contraente comunitario dell’attribuzione del codice IVA. In tal caso, il soggetto nazionale presenta l’elenco INTRASTAT indicando a colonna 2 il codice Iso del Paese del contraente e a colonna 3 degli zero al posto del codice IVA. All’atto dell’attribuzione del codice identificativo, l’operatore nazionale compila i modelli Intra-1ter o Intra-2ter per le relative rettifiche (Circ. Min. 23 febbraio 1994 n. 13/E).

 

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