Pubblicato su Plus Plus Fisco, Il Sole 24Ore
D: Tizio fa una proposta d’acquisto di un immobile ad uso abitativo ad una società in liquidazione coatta amministrativa. Successivamente il ministero autorizza il commissario liquidatore a procedere alla vendita, a trattativa privata, di tale immobile a Tizio oppure a persona nominata da quest’ultimo. Tizio cede a Caio il diritto a stipulare il rogito dietro corrispettivo. Si chiede se tale corrispettivo sia da assoggettare ad IRPEF ed in caso affermativo se rientri tra i redditi diversi.
R: Con riferimento al caso prospettato, supponendo che Tizio non agisca nelle vesti di imprenditore o di lavoratore autonomo, emerge che, a seguito della cessione -da Tizio a Caio- del diritto ad acquistare l’immobile dalla società in liquidazione coatta amministrativa, Caio subentra integralmente nella posizione contrattuale prima in capo a Tizio. Tizio, quindi, trasmette a Caio non solo tutti i diritti ma anche tutti gli obblighi a lui prima riferibili e connessi alla sua pregressa posizione maturata nei confronti della società in liquidazione coatta amministrativa. Tizio percepisce delle somme a seguito della sua assunzione verso Caio di un “obbligo di permettere”: Tizio infatti, dietro corrispettivo, assume verso Caio “l’obbligo di permettergli” di acquistare (al suo posto) l’immobile. Ciò posto, dalla lettura del combinato disposto ex artt. 6, c. 1, 67, c. 1, lett. l), e 71, c. 2, del TUIR, il corrispettivo percepito da Tizio pare assimilabile alla fattispecie descritta nella R.M. 6/E/2015 di cessione di contratto preliminare per acquisto di immobile e quindi inquadrabile nella categoria dei redditi diversi (in particolare tra “i redditi derivanti (…) dalla assunzione di obblighi di (…) permettere”); in quanto tale, il reddito tassabile ai fini IRPEF sarà dato dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione.
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