Facciamo presente che l’emissione del documento di trasporto (D.D.T.) è obbligatoria nel caso in cui si voglia utilizzare la fatturazione differita, e comunque essendo nell’ambito di un’operazione di cessione intracomunitaria, le regole e gli adempimenti rimangono identici a quelli di carattere generale previsti per le operazioni in territorio nazionale. Per completezza sull’argomento trattato, anche se non rileva ai fini della presente trattazione, il D.D.T. è utilizzabile anche per la movimentazione dei beni a titolo non traslativo della proprietà, come ad esempio nei casi di lavorazione conto terzi, deposito, comodato, presenza di contratti estimatori e fattispecie similari.
Il documento di trasporto deve essere emesso in almeno 2 copie, in forma libera, cioè senza vincoli di forma, di dimensioni o di tracciato, e deve contenere i seguenti elementi:
a) numero progressivo del documento;
b) data di consegna (o spedizione).
c) la data di formazione (compilazione) del documento, potrebbe essere diversa da quella di consegna qualora, per esigenze organizzative dell’azienda, questo debba essere formato in data antecedente a quella di consegna o spedizione stessa. In tal caso occorre indicare comunque sul documento la data di consegna o trasporto dei beni (Circ. Min. 11 ottobre 1996, n. 249/E);
d) l’indicazione delle generalità dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione (es. cedente e cessionario). Occorre, quindi, indicare: se si tratta di imprese, società o enti: la ditta, denominazione o ragione sociale. Altrimenti, se si tratta di soggetti diversi dai precedenti: il nome ed il cognome. In ambedue i casi, inoltre, bisogna indicare la residenza o il domicilio dei soggetti stessi (ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti);
e) l’indicazione delle generalità dell’eventuale incaricato del trasporto (generalità dell’impresa incaricata del trasporto, e non della persona fisica che lo esegue materialmente). In caso di più vettori che intervengono nel medesimo trasporto, occorre indicare almeno le generalità del primo di essi, fermo restando che questo non è tenuto ad eseguire ulteriori annotazioni (circ. ministeriale 249/E/1996);
f) la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni. Per quanto concerne la quantità, non è più necessaria l’indicazione in lettere, essendo sufficiente quella in cifre;
g) l’eventuale causale non traslativa del trasporto.
I beni viaggianti, inoltre, non devono essere scortati obbligatoriamente da un documento durante il trasporto. Pertanto, resta facoltativo l’invio del documento al destinatario unitamente ai beni ceduti, ben potendo lo stesso essere spedito o inviato separatamente, purché entro lo stesso giorno, a mezzo posta, a mezzo corriere, o a mezzo fax oppure può essere emesso sotto forma di documento informatico (circ. ministeriale 36/E/2006).
Il documento di trasporto è soggetto all’obbligo di conservazione previsto per i registri, i bollettari, gli schedari, i tabulati, le fatture e, in generale, per tutte le scritture aventi rilevanza tributaria.
Di conseguenza, quando la consegna o spedizione risulta da documento di trasporto (D.D.T.), la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione secondo quanto stabilito dall’articolo 21, co. 4 D.P.R. n. 633/72. In tal caso, la fattura è identificata con il nome di “fattura differita”.
Proprio con riferimento a questa tipologia di documento (fattura differita), vogliamo richiamare la vostra attenzione su di un aspetto molto importante: benché sia possibile il differimento del termine di emissione della fattura fino al giorno 15 del mese successivo, la stessa dovrà comunque concorrere alla liquidazione I.V.A. del periodo in cui è avvenuta l’operazione di cessione e/o spedizione, e non certo con riferimento alla data di emissione. Se per esempio la spedizione della merce è avvenuta ad ottobre, e la fattura differita viene emessa entro il 15 novembre, l’operazione dovrà comunque concorrere alla determinazione della liquidazione I.V.A. del mese di ottobre, a nulla rilevando l’inclusione nel mese di dicembre (anzi sarebbe un vero e proprio errore).
Per quanto riguarda l’ambito d’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, poiché trattasi di cessione intracomunitaria di beni, la stessa sarà “non imponibile ex art. 41 D.L. n. 331/1993” (dicitura da riportare in fattura).
Ovviamente, la cessione di beni a livello intracomunitario dovrà essere riepilogata anche negli elenchi INTRASTAT di periodo disciplinati dall’articolo 50 D.L. n. 331/1993 (cui rinviamo alle istruzioni ministeriali per la compilazione), con cadenza trimestrale o mensile (o ancora mensile per opzione), a seconda che nell’anno solare precedente non siano state effettuate ulteriori cessioni intracomunitarie per importi superiori ad Euro 50.000.