Questa è la tipica situazione che si verifica nel caso in cui i beni, prima di lasciare il territorio nazionale, vengono sottoposti a lavorazione, trasformazione o assiemaggio da parte di terzi.
Prendendo ora in considerazione il caso in cui il cliente finale sia un soggetto comunitario (UE1), la situazione risulta così di seguito schematizzabile. Si precisa che, nel caso di specie, gli altri soggetti coinvolti sono ITA1 (Alfa S.p.A.) ed ITA2 (Beta S.r.l.).
Per quanto riguarda gli adempimenti IVA in capo alla società Alfa S.p.A., si dovrà:
a) Emettere fattura nei confronti di UE1 (per l’appunto cliente finale comunitario) “non imponibile art. 41, comma 1, lett. a) D.L. 331/1993” (dicitura da riportare in fattura tanto in fase di acconto che saldo);
b) Consegnare la merce a ITA2 (Beta S.r.l.) con idoneo documento di consegna, evidenziando la causale che il trasporto è “in conto lavorazione per UE1”;
c) Compilare il modello INTRA 1-bis delle cessioni soltanto a fini fiscali (colonne da 1 a 4) relativo al periodo di emissione della fattura;
d) Munirsi della prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale, in mancanza della quale si sarà tenuti a regolarizzare la cessione con assoggettamento della stessa ad imposta. Tale prova può essere fornita da copia della fattura di trasporto dei prodotti finiti all’estero, ovvero da altro documento che inequivocabilmente comprovi l’invio all’estero dei beni.
Se quanto fin qui illustrato è riferibile alla disciplina vigente in ambito comunitario, diverse sono le considerazioni nell’ipotesi in cui il cliente finale sia un soggetto EXTRA comunitario. In questa situazione, ci si trova di fronte alla cosiddetta “esportazione congiunta”.
Pertanto, se viene eseguita una lavorazione nel territorio nazionale prima che la merce esca dai confini comunitari, la cessione della merce da parte del primo cedente (Alfa S.p.A.) è un’esportazione “non imponibile art. 8, comma 1 lett. a) D.P.R. n. 633/72” (dicitura da riportare in fattura), anche se prima della materiale uscita dei beni dal territorio comunitario interviene un operatore terzo che effettua una lavorazione, una trasformazione o un assiemaggio del bene per conto del committente non residente.
Di conseguenza, la successiva lavorazione da parte di ITA2 (Beta S.r.l.) è un’operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter D.P.R. n. 633/72.
In questa circostanza (esportazione congiunta) è necessario che venga esibita alla dogana competente sia la fattura recante l’addebito al cliente estero del prezzo dei beni ceduti (materie prime o semilavorati), sia la fattura che reca l’addebito della lavorazione al committente estero. Su entrambe le fatture la dogana dovrà apporre la propria vidimazione, che attesti l’uscita dal territorio dello Stato della merce (comportamento confermato dalla circolare ministeriale n. 73 del 1984).
Inoltre, per completezza sull’argomento trattato, si fa presente che a differenza delle esportazioni eseguite “a cura del cessionario non residente” di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 633/72, non esiste alcun limite temporale per l’uscita dei beni dal territorio della Comunità europea (arco temporale solitamente fissato in 90 giorni).
Infine, indipendentemente dal soggetto cessionario finale (comunitario o extra – UE), si sottolinea l’importanza sostanziale ed essenziale di poter disporre, in tempi congrui, di adeguata documentazione che attesti l’uscita della merce dal territorio nazionale così da non incorrere in presunzioni di cessioni in frode I.V.A., e poter giustificare in maniera adeguata il regime di non imponibilità richiamato con ricorso all’art. 41 D.L. n. 331/1993, o all’art. 8, comma 1 lett. a) D.P.R. n. 633/72 a seconda dei casi.