Quesiti e approfondimenti

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Aspetti fiscali concessione telepass a dipendente

Sul punto, è bene distinguere l’ipotesi in cui il telepass venga concesso esclusivamente al dipendente per l’esercizio dell’attività di impresa, ovvero promiscuamente.


1. Utilizzo esclusivo del telepass aziendale per l’esercizio dell’attività di impresa.

Nel momento in cui la società decida di concedere al dipendente il telepass aziendale da utilizzarsi esclusivamente per l’esercizio dell’attività di impresa, dal punto di vista dell’Iva la stessa è interamente detraibile. Infatti, l’art. 19-bis1 del D.P.R. n.633/1972, al comma 1, lett. d) stabilisce espressamente con riferimento ai “transiti stradali” la detraibilità “nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di […] veicoli stradali a motore.” Lo stesso articolo prevede che per i veicoli a motore l’Iva pagata sull’acquisto è detraibile al 100% qualora sussista la condizione di esclusività relativamente al loro utilizzo nell’esercizio dell’impresa.

A riguardo, la società dovrà essere in grado di documentare bene l’utilizzo esclusivo da parte del dipendente del telepass nell’esercizio dell’attività di impresa: si consiglia a riguardo, di raffrontare, qualora sia necessario, le note spese del dipendente in cui sono riepilogate le trasferte con il documento riepilogativo del telepass in cui sono evidenziati tutti i tragitti autostradali percorsi nel dato periodo.

L’esclusività nell’utilizzo del telepass potrà essere garantita solamente attraverso una perfetta coincidenza tra le date e i tragitti delle trasferte effettuate dal dipendente (e indicate nella nota spesa) con i percorsi autostradali riepilogati nell’estratto conto inviato dalla società che Vi concede il telepass.

Quanto, invece, alle imposte sui redditi, il costo sarà interamente deducibile, qualora siano sempre rispettate le condizioni di esclusività viste sopra.

In capo al dipendente, essendo il telepass adibito ad utilizzo esclusivamente aziendale, non andrà a costituire fringe benefit.

 

2. Utilizzo promiscuo del telepass aziendale

Se, diversamente, la società decide di permettere al dipendente di utilizzare il telepass anche per fini personali, lo stesso art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d), riduce la percentuale forfettaria di detrazione dell’Iva pagata sui transiti stradali al 40%. Vi è da precisare, tuttavia, che la risoluzione ministeriale n.6/2008 ha chiarito che nell’ipotesi di utilizzo promiscuo la detraibilità del 100% è consentita solamente qualora venga specificamente convenuto un corrispettivo per la possibilità accordata al dipendente di utilizzare il telepass anche per scopi privati. Tale corrispettivo, a cui deve essere applicata l’Iva in via di rivalsa potrà essere pagato direttamente dal dipendente o trattenuto dalla sua busta paga.

Per ciò che riguarda, invece, le imposte sui redditi, l’art. 164, comma 1, lett. b-bis) del TUIR stabilisce con espresso riferimento alle “spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore […] utilizzati nell’esercizio di imprese […]” che le stesse sono deducibili “nella misura del 90 per cento” se concesse “per la maggior parte del periodo di imposta.

Infine, la concessione del telepass in uso promiscuo al dipendente costituisce in capo a quest’ultimo un classico esempio di fringe benefit: siamo di fronte, infatti, ad una forma di remunerazione in natura, complementare alla retribuzione principale, riconosciuta dalla società al lavoratore dipendente.

Dal punto di vista fiscale, l’art. 51, comma 3, del TUIR dispone, per il dipendente, che “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore ad Euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

In altre parole, se il dipendente, durante il periodo di imposta, utilizza il telepass per scopi privati per un importo complessivo inferiore ad Euro 258,23 e in assenza di altri beni o servizi a lui ceduti gratuitamente, lo stesso non andrà a costituire reddito di lavoro dipendente; viceversa, se supera detto ammontare, anche in conseguenza di altri beni o servizi ceduti gratuitamente, l’intero importo andrà a configurarsi come reddito imponibile ai fini IRPEF.

 

In conclusione, quanto appena trattato è così riassumibile:

Utilizzo del telepass

Detraibilità I.V.A.

Ires – Deducibilità

Fringe benefit

In uso esclusivo per l’attività di impresa

Detrazione I.V.A. al 100%

Deducibilità del costo al 100%

Non costituisce fringe benefit per il dipendente

In uso promiscuo

Detrazione I.V.A. al 100% qualora l’intero importo venga fatturato al dipendente

Deduzione del costo al 90% purché il bene sia concesso in uso promiscuo per la maggior parte del periodo di imposta

Costituisce fringe benefit per il dipendente e configurerà reddito di lavoro dipendente se di importo superiore ad Euro 258,23

Detrazione I.V.A. al 40%

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