La normativa Iva prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta (4%) alle operazioni di cessione di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione dei fabbricati di cui all’art. 13 della legge del 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni.
Viene, quindi, effettuata una chiara distinzione tra cessione di beni finiti e cessioni di materie prime o semilavorati.
Per beni finiti si intendono quei beni che, anche successivamente al loro impiego nella costruzione, pur incorporandosi nell’immobile, non perdono la loro individualità in modo da poter essere sostituiti autonomamente rispetto alla struttura della quale fanno parte.
In particolare, la C.M. 14/330342 del 17 aprile 1981 identifica, a titolo esemplificativo, come beni finiti i sanitari, gli ascensori, la caldaia, il contatore, i termosifoni, i caminetti, escludendo tutte le materie prime e semilavorate per l’acquirente, quali mattoni, chiodi, tondini di ferro, calce, cemento, pannelli di legno per rivestimento, listoni e doghe in legno ecc. Infatti, questi prodotti, pur rappresentando beni finiti per il cedente, sono materie prime o semilavorati per il cessionario.
Nel caso di specie, i legnami non possono essere considerati un bene finito ma semilavorato e, di conseguenza, la vendita di tale materiale non può essere assoggettata ad aliquota agevolata del 4% di cui al punto 24, tabella A, parte II, DPR 633/72, nonostante siano impiegati nella costruzione di un immobile che presenta le caratteristiche non di lusso. Infine, è utile segnalare che non è applicabile al caso in questione neanche il successivo punto 39 della stessa tabella, in quanto trattasi di contratto di vendita di prodotti e non di contratto d’appalto.