Quesiti e approfondimenti

Apertura nuova unità locale in ipotesi di sub-locazione immobile strumentale

A riguardo, per esigenze di una migliore chiarezza espositiva, riassumiamo brevemente il caso oggetto del quesito.

Una società Alfa ha stipulato con un’altra società Beta un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile strumentale (per precisione uno stabile con destinazione industriale/artigianale): tuttavia, tale immobile non viene utilizzato solamente dalla società Alfa per l’esercizio dell’attività di impresa (come magazzino al piano terra e come uffici al piano primo), ma vi opera anche una terza ditta individuale. Per poter recuperare metà del canone di locazione che la società Alfa paga nei confronti del soggetto locatore, si è deciso di sublocare una porzione di tale stabile alla ditta individuale.

Si chiede quindi se sia necessario e chi sia tenuto a presentare presso la Camera di Commercio competente la denuncia di apertura di una nuova unità locale.

A riguardo il D.M. n.359 del 11 maggio 2001, all’art.1, comma 1, lett. e), definisce come unità locale “l’impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti, ecc.”.

La definizione legislativa sopra riportata mette in risalto quale tratto distintivo del concetto di “unità locale” la presenza di un complesso organizzato di beni immobili e mobili all’interno del quale viene svolta una o più attività economiche, capaci di generare per il soggetto impresa (collettiva o individuale) sia componenti positivi che negativi di reddito (civilistico).

In base alle considerazioni sin qui effettuate possiamo certamente affermare che l’obbligo di presentazione della denuncia di apertura di una nuova unità locale incombe sul soggetto sublocatario dell’immobile, in quanto al suo interno vi svolge la propria attività di impresa.

Quanto alla società Alfa si precisa che la circolare n.3202/C del 22.01.1990, emanata dal Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato, afferma che nel caso in cui in un unico impianto o corpo di impianti venga esercitata contemporaneamente attività operativa e attività amministrativa, si è in presenza di un’unica unità locale comprendente entrambe le attività. Dato che per l’immobile in questione è stata già aperta una unità locale nel corso del 2011, e che nello stesso viene svolta attività amministrativa (al piano primo) e attività operativa (al piano terra), a nostro avviso non si rende necessaria la presentazione di un’ulteriore denuncia presso la Camera di Commercio per l’apertura di un’ulteriore unità locale.

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