Reintrodotta la CIGS per cessazione aziendale
In base al c.d. “Decreto Genova” (DL n. 109/2018) la disciplina normativa, in vigore dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, prevede la possibilità di accesso al trattamento di CIGS nei casi di cessazione dell’attività aziendale, con la sussistenza di concrete prospettive di cessione dell’attività e riassorbimento del profilo dipendente. Per tale trattamento dovrà essere stipulato apposito accordo, presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione interessata, che non potrà avere durata superiore a 12 mesi.
Spese di trasporto in occasione di trasferte del dipendente
L’Agenzia interviene in merito alla gestione delle trasferte dei lavoratori dipendenti tramite procedura centralizzata, in base alla quale il dipendente provvede direttamente alla prenotazione dei servizi di trasporto/viaggio con pagamento al vettore tramite carta di pagamento con addebito sul conto corrente del datore di lavoro. Sono forniti chiarimenti sulla conformità di tale gestione, ai fini della non imponibilità per il dipendente dei rimborsi delle spese di trasporto, alle previsioni dell’art. 51, comma 5 del TUIR. Le informazioni presenti sull’estratto conto emesso in forma cartacea dalla società che rilascia la carta, validate dalla nota spese redatta in formato cartaceo da parte del dipendente, risultano idonee.
Contributi e prestazioni degli enti bilaterali
Sono forniti chiarimenti in relazione alle somme erogate dai datori di lavoro per conto degli enti bilaterali. In particolare, l’Agenzia dà puntuali indicazioni circa il corretto trattamento fiscale da applicare alle suddette somme, nonché ai contributi versati agli enti bilaterali dai datori di lavoro.
Pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili
In merito al divieto di pagamento della retribuzione in contanti operativo dal 1° luglio 2018, si precisa che, qualora il personale ispettivo riscontri pagamenti in contanti per un importo stipendiale mensile complessivamente pari o superiore a 3.000 euro, si configura anche la violazione della norma sull’ antiriciclaggio, che prevede una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro.
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