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Cumulo delle agevolazioni sugli investimenti: limiti, regole e prassi interpretative 

Cumulo delle agevolazioni sugli investimenti: limiti, regole e prassi interpretative 
Il tema del cumulo delle agevolazioni fiscali sugli investimenti rappresenta una questione sempre più cruciale per le imprese che intendono massimizzare i benefici derivanti dagli incentivi pubblici, nel rispetto dei limiti normativi. La normativa nazionale 🇮🇹 e le disposizioni europee 🇪🇺 consentono infatti di sommare più strumenti agevolativi riferiti allo stesso progetto di investimento, purché vengano rispettati determinati vincoli.
In primis, è necessario porre l’attenzione sul concetto di doppio finanziamento su uno stesso investimento.
La volontà del Legislatore è quella di assicurare che non vi siano sovrapposizione tra le voci di spesa finanziate dal PNRR e quelle finanziate da altri programmi o strumenti dell’Unione Europea o dal bilancio nazionale.
Il “doppio finanziamento” si ha quando 2 agevolazioni che agiscono sullo stesso finanziamento e sulla stessa quote, non quando agiscono sullo stesso progetto ma su quote distinte.
Per cumulo ci si riferisce “alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento”.
La faq – operativa n. 8 di SIMEST, chiarisce, come l’applicabilità del divieto di doppio finanziamento: in caso di acquisto di un bene/macchinario del valore di un milione di euro, di cui 300.000 euro finanziabili con il finanziamento PNRR SIMEST, i restanti 700.000 euro (ossia la parte del costo non finanziata da SIMEST) è agevolabile con altre agevolazioni pubbliche cumulabili in base alle relative discipline (ad esempio il credito d’imposta 4.0). Non è invece possibile duplicare il sostegno finanziario da fonti di finanziamento pubblico sui 300.000 euro finanziati con il finanziamento PNRR SIMEST, dato che 2 agevolazioni non possono insistere sulla stessa quota parte di costo.
Un tema diverso è, invece, il valore del contributo relativo al finanziamento, da conteggiare ai fini del cumulo.
Nella Circolare 9/E/2021 al punto 6 rubricato “Cumulo con altre agevolazioni”, l’Agenzia delle Entrate riporta quanto segue:  <<Come disposto dall’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi «è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive…, non porti al superamento del costo sostenuto». In sostanza, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione, l’agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.  Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.  Ciò posto, al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti ammissibili al credito d’imposta non risultino coperti oltre il limite massimo, rappresentato dal 100 per cento del loro ammontare, in primo luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore. Quindi, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta. In forza dell’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (analoga previsione è contenuta nel comma 192 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019), nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP disposta dal penultimo periodo dello stesso comma 1059, secondo 46 cui, si ricorda, il credito d’imposta «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Tanto precisato, se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo. Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.
In tema di credito d’imposta 5.0, l’art. 38, D.L. 19/2024 convertita con L. 56/2024 ha previsto che il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto. Ad esempio, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.
Nella Legge di Bilancio 2025, il legislatore al l’art. 1, comma 427, lett. h) L. 207/2024 ha  confermato come che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Ue a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”.
Per intensità di aiuto si intende l’importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo delle imposte o altri oneri.
Nel calcolo del cumulo tra agevolazioni di carattere finanziario e credito d’imposta, è consigliato calcolare l’Equivalente Sovvenzione Lordo, ossia il valore che l’agevolazione asusme in termini di aiuto economico effettivo ed è legato alle seguenti condizioni:
  • Importo finanziato;
  • Tasso interesse agevolato rispetto al tasso di mercato;
  • Durata del finanziamento
Qualora tale importo sommato all’ammontare del credito d’imposta maggiorato dal suddetto risparmio d’imposta IRES ed IRAP risulti minore o uguale al costo agevolabile, allora è possibile beneficiare del credito d’imposta per l’intero importo. Nel caso contrario, si dovrà procedere a ridurre corrispondentemente il credito d’imposta.

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