Prima di procedere oltre, facciamo presente che al momento forniremo un inquadramento normativo generalizzato dell’intera problematica, non essendo i lavori ancora ultimati, e non potendo fruire delle relativa fatture “alla mano”.
In particolare, gli “incentivi” e/o le “detrazioni” più comuni e conosciute sono quelle del 36% e del 55% rispettivamente applicabili alle ristrutturazioni edilizie e agli interventi di risparmio energetico. Prima di procedere oltre, però, bisogna specificare che solo la detrazione del 55%, derivante da interventi finalizzati al risparmio energetico, può essere fruita anche dalle imprese, in quanto quella del 36% spetta solo ed unicamente a soggetti IRPEF.
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura attuale del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Si tratta di riduzioni dell’IRES concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica di edifici esistenti e che riguardano principalmente: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (finestre, infissi, coibentazioni, pavimenti), l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici esistenti, compresi quelli aventi natura strumentale. In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali:
a) Essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento (tranne nel caso in cui si installino pannelli solari);
b) Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;
c) Nel caso si ristrutturazioni con demolizione e rifacimento si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione. Restano esclusi, quindi gli interventi relativi a lavori di ampliamento.
d) Diversamente, in caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, …), o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, …). Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione del 55%, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente (ad esempio suddivisione per metro quadro).
Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti, residenti e non, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
Va comunque precisato che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza: pertanto, per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati.
In caso di variazione della titolarità dell’immobile, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto di trasferimento. Questo vale sia per i trasferimento a titolo oneroso o gratuito della proprietà del fabbricato o di un diritto reale sullo stesso.
La detrazione d’imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali.
Inoltre, al momento, non esistono ulteriori incentivi per opere di tal genere, se non la possibilità di accedere a programmi di “finanziamento agevolato” patrocinati da Veneto Sviluppo.
Sulla tematica sollevata, sugli interventi ammessi ed ulteriori approfondimenti, consigliamo di consultare comunque la guida fiscale dall’Agenzia delle Entrate, scaricabile da questo indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/972de1004cb4440e8ce4adee74cdf8bd/GUIDA+Risp_Energetico.13.09.per.internet.pdf?MOD=AJPERES[&]amp;CACHEID=972de1004cb4440e8ce4adee74cdf8bd.
Se questi sono i caratteri essenziali e le coordinate normative di riferimento, sottolineiamo alcuni punti critici rilevabili negli interventi di ristrutturazione posti in essere:
a) L’acquisto della stufa e l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento possono sicuramente trovare collocazione nelle agevolazioni per il risparmio energetico purchè, rispetto al sistema attualmente presente, ci sia una riduzione del 20% del fabbisogno di energia per il riscaldamento dell’intero edificio;
b) Parimenti, qualora si proceda all’installazione di un impianto di riscaldamento in un’area dell’edificio che al momento risulta sprovvista, di sicuro l’incentivo fiscale non può applicarsi.
Infine, da un punto di vista contabile, facciamo presente che gli interventi elencati nel quesito, saranno oggetto di capitalizzazione a norma del principio contabile OIC 16, e conseguente ammortamento, in quanto riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria che comportano un aumento tangibile di produttività, o di vita utile del cespite.
Restano escluse, invece, dalla capitalizzazione le opere di tinteggiatura che attengono maggiormente ad una manutenzione di carattere ordinario, deducibile a norma dell’art. 102 TUIR.