Quesiti e approfondimenti

Condividi:

Il regime sanzionatorio per le nuove prestazioni di lavoro occasionale

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio connesso alle nuove prestazioni di lavoro occasionale. La sanzione, applicabile sia al contratto di prestazione occasionale sia al Libretto Famiglia, per il superamento da parte dell’utilizzatore del limite economico di 2.500 euro (inteso quale compenso erogabile dall’utilizzatore al singolo prestatore), ovvero del limite di durata della prestazione di 280 ore nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre), consiste nella “trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative”.  In proposito, si ricorda che per le prestazioni svolte in ambito agricolo, il limite orario è calcolato dividendo l’importo di 2.500 euro per gli importi delle retribuzioni orarie comunicate dall’INPS con il Messaggio n. 2887/2017, pari ad euro 9,65, 8,80 o 6,56 in funzione dell’area di appartenenza del lavoratore. Pertanto, in ambito agricolo, la durata massima nell’anno civile delle prestazioni occasionali, è pari a:

  • area 1: 259 ore (2.500 euro / 9,65 euro/ora);
  • area 2: 284 ore (2.500 euro / 8,80 euro/ora);
  • area 3: 381 ore (2.500 euro / 6,56 euro/ora).

Tale sanzione non si applica qualora il committente sia una pubblica amministrazione.

Violazione del divieto di impiego di lavoratori in corso o cessati da meno di 6 mesi

Come noto, non è possibile impiegare con prestazioni di lavoro occasionale soggetti (lavoratori) con i quali “l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa”. La violazione di tale divieto comporta, sia nel caso di contratto di prestazione occasionale che nell’ambito del Libretto Famiglia, la conversione del rapporto nella tipologia ordinaria prevista dall’ordinamento, cioè un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.

Violazione dell’obbligo di comunicazione e dell’ambito di applicazione

Qualora nell’ambito del contratto di lavoro occasionale siano violati gli obblighi di comunicazione preventiva all’INPS, ovvero l’ambito di applicazione dello stesso (ad esempio, prestazione occasionale richiesta da azienda edile o da utilizzatore con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”, non diffidabile. L’Ispettorato, in merito, chiarisce che la sanzione ridotta è pari a 833,33 euro, per ogni giornata di lavoro non tracciata da adeguata comunicazione. In caso di violazione degli obblighi per più lavoratori, la sanzione ridotta risulterà pari al prodotto tra l’importo di 833,33 euro e la somma delle giornate lavorative non correttamente comunicate all’INPS, ovvero effettuate in violazione dell’ambito di applicazione della norma, senza tener conto del numero di lavoratori coinvolti. Ad esempio, se la violazione riguarda 3 lavoratori per il primo giorno, 1 lavoratore per il secondo giorno e 2 lavoratori per il terzo giorno, il totale della sanzione amministrativa sarà pari a 2.499,99 euro (833,33 * 3 giorni). La sanzione connessa alla violazione degli obblighi di comunicazione troverà applicazione anche nel caso in cui la comunicazione

  • sia stata effettuata in ritardo, oppure
  • non contenga tutti gli elementi richiesti, oppure

gli elementi comunicati all’INPS non corrispondano a realtà (ad esempio, qualora il numero di ore comunicato sia inferiore a quanto effettivamente svolto).

Violazione di ulteriori obblighi

Le prestazioni di lavoro occasionale sono soggette al rispetto del riposo giornaliero, delle pause e del riposo settimanale di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 66/2003. Conseguentemente, sono soggette anche alle sanzioni connesse al mancato rispetto di tali discipline relative all’orario di lavoro.

Applicazione della Maxisanzione per lavoro nero

In merito all’applicabilità della “maxisanzione” per lavoro nero in conseguenza della violazione dell’obbligo di comunicazione, l’Ispettorato precisa che la sola registrazione del lavoratore sulla piattaforma telematica gestita dall’INPS, non esclude che si tratti di un rapporto di lavoro sconosciuto ai competenti Istituti, potendosi pertanto configurare l’ipotesi di applicazione della maxisanzione anche in presenza di iscrizione del lavoratore alla piattaforma telematica. Fatta questa premessa, l’INL esclude l’applicazione della maxisanzione, fermo restando l’applicazione della sanzione amministrativa per la violazione degli obblighi di comunicazione, qualora siano contemporaneamente presenti i seguenti requisiti:

  • la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali previsti nei diversi casi;
  • la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione.

Qualora la mancata comunicazione riguardi una singola prestazione lavorativa giornaliera, a fronte dell’esistenza di più comunicazioni effettuate all’interno dello stesso mese, secondo l’INL “appare ragionevole ritenere che si tratti della mera violazione dell’obbligo” di effettuare la comunicazione, e non della volontà di occultare la prestazione stessa, rendendosi pertanto applicabile solo la sanzione specifica per la mancata comunicazione e non la maxisanzione. Venendo a mancare anche solo uno dei requisiti indicati, troverà applicazione la cd. “maxisanzione” per lavoro nero, laddove venga riscontrato il requisito della subordinazione nella prestazione lavorativa. La comunicazione sia effettuata durante l’accesso ispettivo;La maxisanzione trova applicazione, inoltre, qualora:

  • la comunicazione sia effettuata durante l’accesso ispettivo
  • sia stata effettuata una comunicazione di revoca, a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente resa.

Per maggiori informazioni rivolgiti ai nostri avvocati all’indirizzo info@slshr.it

 

Hai un quesito da inviarci?

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO QUESITO
 

Email: info@admassociati.it